Ordinanza n. 135/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1999
del pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Chistoni
Nara iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 171 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede come causa di nullità della notificazione la mancata
osservanza della disposizione dettata dall'art. 157, comma 7, dello
stesso codice, la quale ultima a sua volta stabilisce che, ove manchi
il destinatario della notifica e non siano reperite persone idonee a
ricevere la copia dell'atto, l'ufficiale giudiziario deve tornare
nuovamente nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 dello stesso articolo
e procedere ad una rinnovata ricerca dell'imputato;
che a tal proposito il giudice a quo lamenta la circostanza
che l'espletamento di tali formalità sarebbe rimesso all'arbitrio
dell'ufficiale giudiziario, obbligando il giudice ad un uso
strumentale della previsione dettata dall'art. 485 del codice di
rito, così da rendere la disciplina oggetto di impugnativa
"irragionevole di per sé", sottolineandosi pure come la mancata
previsione della nullità di cui qui si tratta impedirebbe di
applicare l'art. 185, comma 2, cod. proc. pen., e cioè di porre le
spese a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile della
omissione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che come emerge dalla Relazione al Progetto
preliminare del nuovo codice di rito, il legislatore delegato ha
inteso prevedere, innovando la precedente disciplina, il duplice
accesso da parte dell'ufficiale giudiziario al fine di assecondare la
consegna a mani proprie dell'atto da notificare, considerata la
verosimile assenza del destinatario dell'atto dal luogo di abitazione
nel corso della giornata, per attendere alle ordinarie occupazioni, e
la mera eventualità circa la presenza di persone idonee a ricevere
l'atto medesimo in luogo dell'imputato;
che, tuttavia, contrariamente all'assunto del giudice a quo,
non può affatto affermarsi che l'adempimento delle formalità
prescritte sia rimesso all'arbitrio dell'ufficiale giudiziario,
giacché, al contrario, l'espletamento del doppio accesso rappresenta
per quell'organo uno specifico obbligo giuridico, la cui inadempienza
lo può esporre a sanzioni disciplinari o, eventualmente, anche
penali (art. 328 cod.pen.);
che, inoltre, è del tutto evidente come non ogni
irregolarità processuale debba condurre alla sanzione della
nullità, specie ove si consideri che la legge di delega sul nuovo
codice di procedura penale ha, nella sua direttiva di esordio,
espressamente sancito il criterio della "massima semplificazione
nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o
attività non essenziale", mentre, nella direttiva n. 9, dedicata al
tema che qui interessa, ha ulteriormente rimarcato la specifica
esigenza della "semplificazione del sistema delle notificazioni, con
possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione";
che l'insistito richiamo del legislatore delegante alla
semplificazione delle forme non può, dunque, non corrispondere ad
una omologa e rigorosa limitazione delle cause di nullità ai soli
vizi di "forma" che corrispondano ad altrettanti difetti di
"sostanza";
che a tal proposito deve infatti sottolinearsi come, al di
là del doppio accesso, stia la reale garanzia offerta dal
procedimento di deposito dell'atto presso la Casa comunale, con
affissione del relativo avviso alla porta della casa di abitazione e
con ulteriore comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, garanzie, queste, alle quali
si coniuga l'ulteriore presidio offerto dall'art. 485 cod. proc. pen.
- del quale lo stesso giudice a quo ha fatto pure applicazione - in
base al quale la citazione a giudizio deve essere rinnovata, quando
è provato o appare probabile che l'imputato, nelle ipotesi ivi
previste, non ne abbia avuto effettiva conoscenza;
che nessun rilievo assume, infine, l'assunto secondo il quale
la mancata previsione della nullità oggetto di censura impedirebbe
al giudice, a norma dell'art. 185, comma 2, cod. proc. pen., di porre
le spese a carico dell'ufficiale giudiziario responsabile della
omissione, giacché non è certo un siffatto fenomeno conseguenziale
a poter fungere, in sé, da causa giustificatrice della introduzione
di un vizio di rilevanza tale da determinare l'applicazione della
più grave sanzione processuale in ordine all'intero procedimento di
notificazione;
che pertanto, non sussistendo la pretesa irragionevolezza, la
questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 171 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Livorno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte