Ordinanza n. 136/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 509, comma
primo, del Codice di procedura penale, in relazione all'art. 170, comma
terzo, dello stesso Codice, promosso, con ordinanza 8 giugno 1962, dal
Pretore di Prizzi nel procedimento penale a carico di Canestro
Salvatore, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con la ordinanza suddetta, si solleva la questione
di costituzionalità dell'art. 509, comma primo, del Cod. proc. penale,
in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice, per
violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione;
che, con sentenza del 6 giugno 1963, n. 90, la Corte costituzionale
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 170 del Codice di procedura penale sotto il riflesso che la
violazione eccepita resta esclusa se si coordina l'art. 170 con l'art.
509, poiché la disposizione dell'art. 170 non può trovare
applicazione quando l'irreperibilità è accertata in relazione al
cosidetto procedimento monitorio;
che la suddetta sentenza ha valore sia che si deduca la
illegittimità costituzionale dell'art. 170 del Cod. proc. penale,
quando le forme di notificazioni ivi prescritte trovino applicazione
nel processo monitorio, sia che si deduca la illegittimità dell'art.
509, primo comma, dello stesso Codice, quando la notificazione del
decreto penale debba avvenire a norma dell'art. 170 del Cod. proc.
penale;
che, pertanto, il Pretore di Prizzi, con la sua ordinanza,
denunciando l'illegittimità costituzionale dell'art. 509, comma primo,
del Cod. proc. penale, solo in relazione all'art. 170, terzo comma,
dello stesso Codice, sostanzialmente non ha proposto una questione
nuova;
che non viene prospettato alcun nuovo motivo che induca la Corte a
modificare la propria decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 509, comma primo, del Codice di procedura
penale, in relazione all'art. 170, comma terzo, dello stesso Codice,
promossa dal Pretore di Prizzi, in riferimento al, l'art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte