Ordinanza n. 136/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 132133r.d. 1398/1930
- art. 121Codice della strada
- art. 121legge 313/1976
- art. 12legge 38/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
5 maggio 1976 n. 313 ("Nuove norme sugli autoveicoli industriali"),
promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1981 dal Pretore di Biella
nel procedimento penale a carico di Banino Silvano, iscritta al n. 729
del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 1981.
Udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Biella ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976 n.
313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), nella parte in cui,
modificando l'art. 121, comma terzo, del t.u. delle norme concernenti
la disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15
giugno 1959 n. 393) punisce con l'ammenda di lire ottocentomila e con
quindici giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi
di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito;
che l'ordinanza di rinvio è motivata esclusivamente con la
considerazione che "appare non manifestamente infondata la disparità
di trattamento che viene a realizzarsi fra quelli che violano il
precetto dell'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, sanzionante con
l'ammenda di lire 300.000 (recte: 800.000) e l'arresto di 15 giorni chi
circoli con veicolo superante 30 quintali, peso complessivo a pieno
carico, ponendo in essere una condotta antigiuridica di maggiore
gravità rispetto a coloro la cui condotta è meno grave senza che
possa il giudice graduare la pena ex artt. 132-133 c.p.";
che nessuno si è costituito nel giudizio né ha spiegato
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato, in via preliminare, che nella detta ordinanza del
Pretore di Biella manca il benché minimo riferimento alla fattispecie
dedotta in giudizio ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza della
questione sollevata, che è data apoditticamente per scontata;
che la consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che la
rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi
risultanti dalla stessa ordinanza;
che, conseguentemente, la questione così sollevata dev'essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione
sulla rilevanza, senza che occorra entrare nel merito della questione
stessa e rilevare che identiche questioni sono state già dichiarate
infondate con la sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con
le ordinanze nn. 147, 167, 168, 169 e 195 del 1980, nn. 66, 82, 83, 84,
135, 136 e 158 del 1981, e n. 4 del 1982, e che comunque,
successivamente all'ordinanza in epigrafe, l'art. 121 del codice della
strada è stato di nuovo sostituito, nell'intero testo, dall'art. 12
della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (Modifiche ad alcuni articoli del
codice della strada riguardanti i pesi e le misure dei veicoli), che,
per l'ipotesi di eccedenza di peso superiore ai 30 quintali, prevede la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattrocentomila a lire un milione e seicentomila.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n.
313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali), sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Biella con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte