Ordinanza n. 136/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 685/1975
- art. 28legge 685/1975
- art. 71legge 685/1975
- art. 72legge 685/1975
- art. 80legge 685/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72
e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con
ordinanze emesse rispettivamente il 5 agosto 1984 dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Verona, il 19 settembre 1984 dal
Tribunale di Milano, il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di La Spezia,
il 17 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 3 maggio 1985
dal Tribunale di Firenze e il 3 marzo 1986 dal Tribunale di Milano,
iscritte ai nn. 1147 e 1309 del Registro Ordinanze 1984, ai nn. 121,
597 e 608 del R.O. 1985 e al n. 383 del R.O. 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56-bis, 113- bis e 161- bis
dell'anno 1985 e nn. 8 e 39 della prima serie speciale dell'anno
1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ravvisato che le ordinanze in epigrafe concernono identiche o
connesse questioni e pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti per i fini di un'unica pronuncia.
Ritenuto che il Tribunale di La Spezia (ord. n. 121/1985), la
Corte d'Appello di Firenze e il Tribunale di Firenze (ordd. nn. 597 e
608/1985) hanno sollevato, in riferimento all'art.3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte
in cui la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti per uso
personale non viene assoggettata alla disciplina della detenzione in
modica quantità;
che il Tribunale di Milano (ordd. nn. 1309/1984 e 383/1986) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in
riferimento all'art. 3 della Costituzione degli artt. 71, 72 e 80
della menzionata legge, nella parte in cui non è previsto un
trattamento sanzionatorio più lieve, per chi importi modiche
quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi versi "in analoga
situazione" allo interno del territorio dello Stato ed anche rispetto
allo spacciatore di modiche quantità di droghe pesanti,
prescindendosi inoltre dalla considerarazione della destinazione per
uso personale ovvero di terzi.
Considerato che, quanto alle ordinanze n. 121 (Tribunale di La
Spezia), nn. 597 e 608 (Corte di Appello e Tribunale di Firenze),
identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata da
ultimo con ordinanza di questa Corte n. 308 del 1985; e quanto alla
questione sollevata con le ordinanze nn. 1309 e 383 (Tribunale di
Milano) da ultimo con precedente, sempre di questa Corte, ordinanza
n. 95 del 1984.
Ritenuto, poi, che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di
Verona (ord. n. 1147/1984) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della ripetuta legge,
nella parte in cui dispone che non è punibile chi acquista o detiene
modiche quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale
non terapeutico, giacché il concetto di modica quantità rientrebbe,
per i fini di sanzione, nella categoria "delle cosiddette norme
penali in bianco", ponendosi in contrasto con il principio di
legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Considerato quanto a tale ordinanza che la questione nei termini
prospettati dal giudice a quo è manifestamente inammissibile,
poiché, come lo stesso remittente ravvisa, non a questa Corte è
dato di fissare il criterio di "modicità" bensì, discrezionalmente,
al Parlamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre
1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope)
sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di
Firenze, La Spezia e Milano;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della
medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore
presso il Tribunale di Verona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte