Ordinanza n. 136/1990
Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 7d.lgs. 273/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal
Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel
procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato
Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di
Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo
Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O.
n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui
consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro
magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli
altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti
criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza
della questione;
Considerato che la norma censurata è stata abrogata con l'art. 7
del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni);
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente
per un nuovo esame della questione sollevata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino,
Sezione distaccata di Grottaminarda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte