Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1990

Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 102r.d. 12/1941

usata come parametro

citata

  • art. 7d.lgs. 273/1989

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo

comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento

giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1989 dal

Pretore di Ariano Irpino - Sezione distaccata di Grottaminarda, nel

procedimento civile vertente tra Scoppettuolo Giuseppe e Di Donato

Giovanni, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Ariano Irpino, Sezione distaccata di

Grottaminarda, nel procedimento civile vertente tra Scoppettuolo

Giuseppe e Di Donato Giovanni, con ordinanza del 13 luglio 1989 (R.O.

n. 487 del 1989), ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 102, primo comma, del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui

consente la sostituzione di un Pretore, in caso di urgenza, con altro

magistrato del circondario, in riferimento all'art. 25 della

Costituzione in quanto non risulta salvaguardata la competenza degli

altri magistrati dello stesso ufficio giudiziario e non sono previsti

criteri precisi e predeterminati secondo cui operare la sostituzione;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza

della questione;

Considerato che la norma censurata è stata abrogata con l'art. 7

del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della

Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento

dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a

carico degli imputati minorenni);

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente

per un nuovo esame della questione sollevata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ariano Irpino,

Sezione distaccata di Grottaminarda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte