Ordinanza n. 136/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 427Codice di procedura civile
- art. 22legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 35, secondo,
terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), promossi con tre ordinanze tutte
emesse il 3 agosto 1992 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili
vertenti tra la "Cooperativa Bruno Buozzi a r.l.", ed altri, e
l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, iscritte ai nn. 688,
689 e 690 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della "Cooperativa Bruno Buozzi a
r.l." nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che a carico della cooperativa Bruno Buozzi a r.l.
l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma ha accertato
l'assunzione di un lavoratore senza il tramite della competente
sezione circoscrizionale per l'impiego, contestando altresì nel
verbale di ispezione l'omesso versamento dei contributi e dei premi
assicurativi;
che per la prima violazione, ritenuta non connessa alla seconda,
il detto Ispettorato ha emesso ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai sensi dell'art.
35, primo e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
mentre per la violazione degli obblighi contributivi non risulta allo
stato che analogo provvedimento sia stato adottato dagli istituti
previdenziali competenti;
che la detta cooperativa ha proposto opposizione al Pretore in
veste di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 35, quarto comma,
della legge citata, eccependo preliminarmente l'inesistenza nella
specie di un rapporto di lavoro;
che l'Ispettorato, costituitosi in giudizio, ha eccepito a sua
volta che, trattandosi di una violazione compresa tra quelle previste
dal settimo comma dell'art. 35, l'opposizione deve procedere secondo
la regola processuale degli artt. 22 e 23 della legge medesima, e
quindi doveva essere proposta al pretore in veste di giudice
ordinario;
che il Pretore di Parma - ritenendo che l'accertamento
dell'esistenza del rapporto di lavoro, dal quale dipende l'esistenza
di entrambe le violazioni rilevate dall'Ispettorato, sia una funzione
esclusiva del giudice del lavoro, mentre la norma denunciata gli
impone di pronunciare ordinanza di conversione del rito speciale nel
rito ordinario ai sensi dell'art. 427 cod. proc. civ. - con ordinanza
del 3 agosto 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e
113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22, "nella parte in cui
non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più
riti processuali esperibili e una individuazione del giudice
'competente' in base a criteri predeterminati e oggettivi";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata
contrasta "col principio costituzionale di eguaglianza correlato alla
garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 della
Costituzione)", perché fa dipendere dal fatto casuale
dell'antecedenza cronologica della notifica dell'ordinanza di
competenza dell'Ispettorato o dell'ordinanza di competenza
dell'istituto previdenziale l'applicazione di una disciplina
processuale diversa a giudizi aventi lo stesso oggetto, quale
l'accertamento del comune presupposto dell'esistenza o meno di un
rapporto di lavoro subordinato;
che sarebbe violato anche il "principio di attrazione della
materia lavoristica e previdenziale nell'area di competenza del
giudice specializzato" perché, se il giudizio di opposizione
posteriore fosse quello relativo all'ingiunzione emessa dall'istituto
previdenziale, il pretore adito in funzione di giudice del lavoro
sarebbe vincolato dal giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro
intervenuto, nelle forme e secondo le regole del rito ordinario, nel
giudizio precedente;
che sarebbe pure violato il diritto di non essere distolto dal
giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della
Costituzione), dato che l'adozione del rito ordinario o del rito
speciale dipende esclusivamente dall'iniziativa di uno dei soggetti
del rapporto processuale;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società
opponente dichiarando di condividere le argomentazioni dell'ordinanza
di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata;
che, con una seconda ordinanza di pari data, la medesima
questione è stata sollevata dallo stesso Pretore nel corso di un
giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Fonti di Varano dei
Marchesi contro un'ordinanza-ingiunzione notificata dall'Ispettorato
provinciale del lavoro di Parma per violazione delle norme sul
collocamento dei lavoratori, negata dall'opponente sul riflesso della
mancanza nella specie di un rapporto di lavoro;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
che, con una terza ordinanza sempre del 3 agosto 1992, la
medesima questione è stata sollevata dal nominato Pretore nel corso
di un giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Imput 2000 contro
un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del
lavoro di Parma dopo aver accertato l'assunzione di quaranta
dipendenti senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di
collocamento;
che, essendo stata eccepita dall'opponente la mancanza di un
rapporto di lavoro subordinato con i detti lavoratori, è insorto un
conflitto tra il Pretore ordinario e il Pretore addetto alle cause di
lavoro, i quali si sono reciprocamente spogliati della causa;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che i giudizi promossi dalle tre ordinanze vertono
sull'identica questione e pertanto è opportuno disporne la riunione
affinché siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta da altro giudice a
questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 433 del 1990;
che il principio di attrazione dell'accertamento di un rapporto
di lavoro nelle funzioni del giudice specializzato per le
controversie di lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal
giudice remittente, non è coperto da garanzia costituzionale, né
d'altro lato, come già ritenuto dalla sentenza citata, può dirsi
irragionevole la differenza di trattamento processuale
dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, prevista dalla norma
impugnata in relazione alla natura della violazione e all'autorità
amministrativa competente;
che nemmeno sussiste l'asserita violazione dell'art. 25, primo
comma, della Costituzione: l'accertamento (negativo o positivo) del
rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice
ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un
processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato
del lavoro, non pregiudica le funzioni del giudice specializzato
successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione
pregiudiziale nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione emessa
da un istituto previdenziale per le violazioni di sua competenza.
Invero, come pure è stato precisato dalla sentenza del 1990, il
giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro formatosi nei
confronti dell'Ispettorato del lavoro non può spiegare efficacia nei
confronti di terzi rimasti estranei al processo, quali l'INPS o
l'INAIL, "atteso che l'istituto previdenziale, come avente titolo ex
lege all'accertamento e all'esazione dei contributi assicurativi
obbligatori, è titolare di un diritto autonomo non dipendente dal
rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso, che
perciò si configura come res inter alios acta rispetto alla
controversia circa la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo"
(cfr. Cass. nn. 9239 del 1987, 2900 del 1985 e 6029 del 1984);
che, infine, le medesime ragioni per cui è stata esclusa la
violazione dell'art. 24 della Costituzione valgono ad escludere anche
la violazione dell'art. 113, primo comma, della Costituzione, che del
primo non è che una specificazione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo,
terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte