Ordinanza n. 136/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30Testo unico IVA
- art. 4legge 90/1990
- art. 30legge 165/1990
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 5legge 825/1971
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo e
terzo comma, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti)
convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 -
recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno
1990, n. 165 - promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1992
dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso
proposto dalla società Ortolano S.p.A. contro l'Ufficio Iva di
Torino, iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Torino,
sul ricorso proposto dalla società Ortolano S.p.A. avverso il
silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria in ordine ad una
istanza di rimborso di un credito Iva, con ordinanza del 18 novembre
1992 (R.O. n. 667 del 1993), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, secondo e terzo comma, del d.-l. 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26
giugno 1990, n. 165 (recte, dell'art. 30, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituiti dall'art. 4 del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90);
che di tale disposizione è stato dedotto il contrasto con:
- l'art. 76 della Costituzione, per violazione di principi
contenuti nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega
legislativa al Governo per la riforma tributaria, che all'art. 5,
punto 10, stabilisce per l'Iva la predisposizione di un congegno atto
a facilitare i rimborsi e a snellire la relativa procedura;
- l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento
che determinerebbe tra i contribuenti che effettuano operazioni non
imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del d.P.R. n. 633 del 1972,
a seconda che esse superino o non il 25 per cento dell'ammontare
complessivo delle operazioni effettuate, ammettendo il rimborso solo
nel primo caso;
- l'art. 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe a
carico di talune categorie di contribuenti un aggravio fiscale del
tutto svincolato dal principio della capacità contributiva;
- che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta priva di
elementi idonei alla individuazione della fattispecie dalla quale
trae origine il giudizio principale, e, quindi, del carattere di
pregiudizialità, rispetto ad esso, della questione sottoposta
all'esame della Corte;
che di questa, pertanto, deve dichiararsi la manifesta
inammissibilità per difetto di motivazione sulla sua rilevanza nel
giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto), come sostituiti dall'art. 4 del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre
disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26
giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte