Ordinanza n. 136/2000
Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 28d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal pretore di Catania - Sez.
distaccata di Acireale nel procedimento di esecuzione a carico di
Faro Santo iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il pretore di Catania - Sezione distaccata di
Acireale, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 187 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nella
parte in cui dispone che per reato più grave deve intendersi quello
per il quale è stata in concreto inflitta la pena più grave, anche
nel caso in cui tale pena è frutto dell'applicazione dell'istituto
della continuazione fra più reati;
che a tal proposito il rimettente ha premesso in fatto di
avere, quale giudice della esecuzione, applicato nei confronti di un
condannato la continuazione tra i reati relativi a due sentenze di
condanna, "ritenendo più grave (in considerazione del maggior
importo dell'assegno) il reato giudicato con la sentenza 370/1996
(emissione senza autorizzazione di assegno di L. 15.196.500) anziché
l'analogo reato di cui al capo B) della sentenza 152/1996 (emissione
senza autorizzazione di assegno di L. 9.000.000)";
che avverso tale decisione - ha puntualizzato ancora il
rimettente - il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione
deducendo violazione di legge, in quanto a suo avviso il giudice
della esecuzione avrebbe dovuto considerare come pena base quella di
mesi cinque di reclusione inflitta con la sentenza 152/1996, anche se
tale pena si riferiva a più reati uniti dal vincolo della
continuazione;
che la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, affermando
che "per reato più grave deve intendersi quello per il quale è
stata in concreto inflitta la pena più grave e quindi, nel caso in
esame, quello di cui alla sentenza 23 febbraio 1996", sicché,
soggiunge il rimettente, secondo la Suprema Corte il giudice della
esecuzione deve applicare l'aumento per la continuazione della pena
più grave inflitta con una delle sentenze, prescindendo dai singoli
reati che compongono l'intera imputazione;
che alla stregua di tale enunciato si determinerebbe, ad
avviso del rimettente, una ingiustificata disparità di trattamento
in ordine alla disciplina della continuazione a seconda che la stessa
sia applicata nella fase del giudizio ovvero in executivis, giacché
ove l'imputato sia stato giudicato in tempi successivi e quindi
condannato con più sentenze, il giudice della esecuzione non potrà
prendere in considerazione i singoli reati ai fini della
individuazione del reato più grave, ma dovrà - secondo il principio
di diritto affermato nel procedimento a quo - computare come pena
base quella inflitta con una delle sentenze, anche se tale pena si
riferisce a più reati;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che, come emerge dal testo della ordinanza di
rimessione, il giudice a quo è chiamato ad applicare in fase
esecutiva la disciplina del reato continuato in relazione a sentenze
di condanna pronunciate per il reato di emissione di assegni bancari
senza autorizzazione;
che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
rimessione, l'art. 28 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) ha depenalizzato l'indicata fattispecie, sicché si impone,
alla luce dello ius superveniens, la restituzione degli atti al
giudice rimettente affinché verifichi se la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Catania - Sezione
distaccata di Acireale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte