Ordinanza n. 136/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 126Codice della strada
- art. 19d.lgs. 507/1999
- art. 1legge 205/1999
- art. 214Codice della strada
- art. 214legge 205/1999
usata come parametro
citata
- art. 202Codice della strada
- art. 23legge 689/1981
- art. 99d.lgs. 507/1999
- art. 214d.lgs. 507/1999
- art. 6legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205) e dell'art. 214, commi 2 e 6 dello
stesso decreto legislativo, promossi con ordinanze emesse il
24 ottobre 2000 dal giudice di pace di Trento, il 16 novembre e il 1
dicembre 2000 dal giudice di pace di Bologna, il 18 dicembre 2000 dal
giudice di pace di Legnago, il 13 febbraio 2001 dal giudice di pace
di Pistoia, il 12 febbraio 2001 dal giudice di pace di Trento e
l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, rispettivamente
iscritte ai nn. 106, 131, 132, 147, 253, 254 e 266 del registro
ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
1ª serie speciale, nn. 8, 9, 10, 15 e 16, dell'anno 2001;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Trento, con due ordinanze
emesse il 24 ottobre 2000 ed il 12 febbraio 2001, iscritte
rispettivamente ai nn. 106 e 254 del registro ordinanze del 2001, ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1
della legge 25 giugno 1999, n. 205), per violazione dell'art. 3 della
Costituzione;
che secondo il rimettente la disposizione impugnata viola il
principio di eguaglianza, prevedendo la stessa sanzione
amministrativa accessoria per la guida con patente scaduta e per la
guida senza patente (art. 116, comma 13 cod. strada), non
distinguendo così tra coloro i quali non possiedono i requisiti per
la conduzione dei veicoli e chi ha semplicemente omesso un atto
formale di rinnovo;
che è intervenuto nei due giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni
inammissibili o infondate;
che, secondo l'Avvocatura, l'ordinanza iscritta al n. 106
r.o. del 2001 è motivata per relationem ad analoga questione già
decisa dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001 nel senso della
manifesta infondatezza, mentre l'ordinanza iscritta al n. 254 del
2001 r.o. non fornisce alcun elemento in ordine ai fatti da cui trae
origine il giudizio principale;
che l'Avvocatura osserva ancora, nel merito, che il
legislatore non è tenuto ad una scelta obbligata per le sanzioni
conseguenti ai vari illeciti amministrativi e che in ogni caso
l'insieme delle sanzioni previste per le due diverse fattispecie
indicate dal giudice a quo è diverso sia nell'ammontare della
sanzione pecuniaria principale che nella durata prevista per il fermo
amministrativo del veicolo;
che il giudice di pace di Bologna, con ordinanza emessa il
16 novembre 2000 ed iscritta al n. 131 r.o. 2001, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione
del cod. strada, per violazione dell'art. 3 Cost;
che secondo il giudice a quo la disposizione si pone in
contrasto col principio di eguaglianza, posto che l'art. 128 dello
stesso codice prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria per
chi, non essendosi sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari o
essendo stato dichiarato inidoneo alla guida, continua a circolare
alla guida di un veicolo, ponendo in essere una condotta più grave
di quella di chi circola alla guida di un veicolo con la patente
scaduta;
che sotto un altro profilo il rimettente ritiene violato il
principio di eguaglianza perché la sanzione accessoria del ritiro
della patente obbliga alla regolarizzazione del documento e perdura
sino a tale momento, mentre il fermo amministrativo del veicolo non
cessa con il conseguimento del rinnovo della patente, pur essendo
venuta meno l'esigenza cautelare posta a fondamento della sanzione
accessoria;
che, sempre secondo il giudice di pace di Bologna, anche
l'art. 214, comma 6, cod. strada si pone in contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione poiché la restituzione del veicolo
sottoposto a fermo non può avvenire se non dopo il rigetto
dell'opposizione, impedendo quindi l'esercizio del diritto di difesa
e inibendo al giudice di sospendere il fermo del veicolo poiché "il
procedimento ordinario non può intervenire prima di sessanta giorni
stante la disposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del d.lgs. 30 dicembre
1999, n. 507";
che il rimettente rileva infine che anche l'art. 214, comma
2, cod. strada, nella parte in cui non prevede l'obbligo, da parte
dell'organo che accerta la violazione, di indicare le tariffe di
liquidazione delle spese di custodia del veicolo sottoposto al fermo
si pone in contrasto con gli artt. 24 e 97 Cost;
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare
inammissibili o infondate le questioni sollevate;
che secondo l'Avvocatura il legislatore non è tenuto a
scelte obbligate nel fissare le sanzioni conseguenti ai diversi
illeciti amministrativi, mentre il richiamo fatto all'art. 128 cod.
strada è riferito ad una disposizione non omogenea rispetto a quella
impugnata;
che, quanto all'art. 214, commi 2 e 6, cod. strada, la difesa
erariale osserva che le questioni sollevate appaiono prive di
rilevanza nel giudizio a quo dal momento che dalla stessa ordinanza
di rimessione risulta che il giudice ha sospeso il provvedimento
opposto mentre nessuna contestazione risulta esservi in ordine alla
spese di trasporto e custodia del veicolo;
che con altra ordinanza, emessa in data 1 dicembre 2000,
iscritta al n. 132 del r.o. 2001, lo stesso giudice di pace di
Bologna ha sollevato, sotto un diverso profilo, altra questione di
legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod. strada
per violazione dell'art. 3 Cost;
che, assume il rimettente, la disposizione sospettata di
illegittimità crea una disparità di trattamento a svantaggio di chi
guida con patente scaduta "laddove evidenzia uno sproporzionato
rigore adottato dal legislatore nel formulare la sanzione" ed indica
quali termini di comparazione le sanzioni previste dagli artt. 116,
comma 13, e 186 dello stesso codice, disposizioni che per condotte
più gravi di quella considerata non prevedono la sanzione accessoria
del fermo del veicolo;
che anche in questo caso è intervenuta in giudizio, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che la difesa erariale rileva che, contrariamente a quanto
sostenuto dal rimettente, anche per la violazione dell'art. 116 cod.
strada è prevista la misura accessoria del fermo del veicolo per tre
mesi, mentre per la guida in stato di ebbrezza, di cui all'art. 186
stesso codice, è prevista una sanzione penale, non utilmente
raffrontabile alla disposizione impugnata;
che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il
18 dicembre 2000 e l'8 gennaio 2001 ed iscritte rispettivamente ai
nn. 147 e 266 r.o. del 2001, il giudice di pace di Legnago ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3,
del d.lgs. n. 507 del 1999, nella parte in cui non esclude
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del
veicolo per due mesi nel caso in cui il proprietario del veicolo sia
persona diversa dal trasgressore, per violazione dell'art. 25,
secondo comma, Cost;
che ad avviso del rimettente la disposizione impugnata -
ritenuta di per sé criticabile per l'eccessività delle sanzioni
previste per condotte dovute a dimenticanza - quando viene applicata
al proprietario del veicolo che non sia anche il conducente dello
stesso viola l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché
punisce un comportamento non previsto da alcuna disposizione che
stabilisca l'obbligo di controllare la validità della patente della
persona cui viene affidato il mezzo;
che il rimettente, richiamata la "condotta similare" prevista
e punita dall'art. 116, comma 12, cod. strada, osserva che la
disposizione oggetto dell'impugnazione non prevede un analogo obbligo
di controllo per chi affida il veicolo a una persona munita di
patente scaduta di validità e viene così a punire con la sanzione
accessoria un terzo estraneo alla violazione principale;
che un'ulteriore incongruenza della disposizione, secondo il
giudice a quo sarebbe determinata dal fatto che il proprietario del
mezzo è chiamato a rispondere in via solidale per la pena pecuniaria
principale in caso di inadempienza del trasgressore, potendo in tal
modo trovarsi nella condizione di essere l'unico soggetto punito
senza aver violato alcuna norma giuridica;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondate le
questioni sollevate;
che, ad avviso dell'Avvocatura, l'art. 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) stabilisce il
principio generale per il quale degli illeciti amministrativi
punibili con sanzioni pecuniarie rispondono, in solido col
trasgressore, anche i proprietari o gli usufruttuari o i titolari di
un diritto personale di godimento delle cose servite a commettere la
violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata utilizzata
contro la loro volontà, principio che è stato poi confermato, nella
specifica materia, dall'art. 196 cod. strada, che ne ha precisato
l'ambito di applicazione comprendendo tra gli obbligati anche
l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria;
che secondo la difesa erariale, la Corte ha avuto già modo
di precisare (ord. n. 33 del 2001) che la responsabilità del
proprietario costituisce, nel sistema sanzionatorio del cod. strada,
un principio di ordine generale che trova conferma anche
nell'art. 214, comma 1-bis secondo il quale solo quando risulti
evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà del
proprietario il veicolo deve essere immediatamente restituito;
che con ordinanza emessa il 13 febbraio 2001, anche il
giudice di pace di Pistoia solleva questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 126, comma 7, cod. strada per la
"lesione del canone generale di ragionevolezza e proporzionalità
delle sanzioni".
che il rimettente ritiene che la disposizione impugnata violi
la Costituzione in quanto non attribuisce alcuna rilevanza alle
diverse ipotesi che il veicolo appartenga al trasgressore o a un
terzo, non lascia alcuna discrezionalità all'autorità
amministrativa nella commisurazione della durata della sanzione
accessoria, non attribuisce rilevanza al pagamento immediato della
sanzione pecuniaria principale e alla regolarizzazione sollecita
della patente, non consente la commisurazione della durata del fermo
del veicolo in relazione alla gravità della condotta, non distingue
i casi in cui la patente sia scaduta da breve o da lungo tempo e,
infine, non consente di considerare il tipo e la destinazione d'uso
del veicolo;
che anche in questo giudizio di legittimità costituzionale
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o
manifestamente infondata;
che l'Avvocatura, premesso che nella ordinanza di rimessione
vi è un implicito richiamo all'art. 3 Cost., ritiene che le censure
mosse dal giudice a quo siano astratte, prive di riferimenti alla
specifica fattispecie sottoposta al suo esame e non introducano
elementi nuovi e diversi da quelli già disattesi dalla Corte con
l'ordinanza n. 33 del 2001.
Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto
profili diversi, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato
dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205) oltre che di alcune altre connesse disposizioni dello stesso
decreto legislativo e che per tale motivo tutte le questioni possono
essere riunite per essere decise con unico provvedimento;
che la questione sollevata dal giudice di pace di Trento con
l'ordinanza iscritta al n. 106 del 2001 r.o. è manifestamente
inammissibile in considerazione del fatto che il rimettente omette
qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della
censura rivolta alla norma impugnata, limitandosi a richiamare la
motivazione di altra ordinanza di un diverso giudice (ordinanza
iscritta al n. 669 r.o. del 2000 del giudice di pace di Caldaro),
già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con
l'ordinanza n. 278 del 2001;
che anche la questione sollevata dallo stesso giudice di pace
di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 254 del 2001 è
manifestamente inammissibile, non avendo in questo caso il giudice a
quo adeguatamente descritto la fattispecie concreta soggetta al suo
esame e non essendo perciò possibile alcun controllo da parte di
questa Corte in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
che manifestamente inammissibili risultano essere le
questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza
iscritta al n. 131 r.o. del 2001 riguardo all'art. 214, commi 2 e 6,
del d.lgs. n. 285 del 1992, poiché dalla stessa ordinanza di
rimessione risulta che nessuna questione viene proposta in giudizio
in ordine alla sospensione del provvedimento amministrativo impugnato
e che nessuna contestazione risulta esservi sulle spese di trasporto
e custodia del veicolo;
che manifestamente inammissibile risulta ancora essere la
questione sollevata dal giudice di pace di Pistoia con l'ordinanza
iscritta al n. 253 r.o. del 2001 poiché - a prescindere dall'omessa
indicazione del parametro costituzionale invocato, individuabile in
via interpretativa nell'art. 3 della Costituzione - l'ordinanza non
contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione
nel giudizio a quo;
che manifestamente infondate risultano essere tutte le altre
questioni sollevate dai giudici a quibus per le ragioni sotto
addotte;
che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze
n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33
del 2001), l'individuazione delle condotte punibili e delle relative
sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più
ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte
rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura
delle sanzioni;
che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del
veicolo condotto da persona la cui patente di guida è scaduta non è
né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la finalità,
comune al sistema sanzionatorio del codice della strada, di
contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte potenzialmente
pericolose (ord. n. 33 del 2001 cit.), mentre l'ininfluenza
dell'estinzione della sanzione pecuniaria principale a seguito di
intervenuto pagamento sulla durata della sanzione accessoria,
prevista in via generale dall'art. 202 del codice della strada, tende
anch'essa a raggiungere il predetto scopo;
che nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello
scrutinio di legittimità costituzionale della disposizione
impugnata, fra le sanzioni stabilite per la guida con patente scaduta
di validità e quelle che gli artt. 116, 128 e 186 Cod. strada
prevedono, rispettivamente, per la guida senza patente, per la guida
senza aver sostenuto gli esami medici prescritti e per la conduzione
di veicoli in stato di ebbrezza, trattandosi di condotte diverse per
le quali la legge prevede, ragionevolmente, conseguenze diverse;
che perciò le questioni sollevate dai Giudici di pace di
Trento, Bologna, Legnago e Pistoia sono manifestamente inammissibili
o manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice di pace di Trento e dal giudice di pace di Pistoia con le
ordinanze in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione,
dal giudice di pace di Bologna con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal giudice di pace di Bologna e dal giudice di pace di
Legnago con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte