Ordinanza n. 137/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 234, comma
secondo, del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) 13 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di
appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di Izzo Silvestro ed
altri, Urzillo Andrea ed altri, Iapicca Arcangelo ed altri, iscritte ai
nn. 68, 69 e 87 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963 e n. 132 del 18
maggio 1963;
2) 16 febbraio 1963 della Sezione istruttoria della Corte di
appello di Milano nel procedimento penale a carico di Paganelli
Valiardo, iscritta al n. 72 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con le ordinanze suddette, è stata, in modo
identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.
234, comma secondo, del Codice di procedura penale, nel senso che la
facoltà insindacabile concessa da tale norma al Procuratore generale
di rimettere l'istruzione alla sezione istruttoria contrasta con il
dettato dell'art. 25 della Costituzione, secondo cui nessuno può
essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge;
che questa Corte, con la sentenza n. 110 del 22 giugno 1963, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 234 del Cod. proc. penale, in riferimento all'art. 25 della
Costituzione;
che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha
cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87);
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 234 del Codice di procedura
penale, sollevata dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di
Napoli e di Milano, in riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI- ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ-
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte