Ordinanza n. 137/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/05/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 6legge 32/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo
22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione
sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), ratificato
con legge 5 gennaio 1953, n. 32, promosso con ordinanza emessa il 18
aprile 1970 dal tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di
Fruzzetti Rossana ed altri, iscritta al n. 341 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del
22 novembre 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Lucca ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto
legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera
navigazione), in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in
base all'assunto che esso non sarebbe stato presentato per la ratifica
al Parlamento entro il termine stabilito dall'art. 6 d.lgt. 16 marzo
1946, n. 98;
che nel giudizio in assenza di altre parti è intervenuto in data 9
settembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata;
che della questione è stata disposta la trattazione in camera di
consiglio.
Considerato che con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974 questa Corte,
accertato che il decreto legislativo sopra menzionato fu presentato
alle Camere per la ratifica prima della scadenza del termine fissato
dall'art. 6 del d.lgt.16 marzo 1946, n. 98 (e quindi ratificato con
legge 5 gennaio 1953, n. 32), ha già dichiarato non fondata la
questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme
per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie
e la libera navigazione), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione, dal tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe
e già dichiarata non fondata con sentenza n. 87 del 21 marzo 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte