Ordinanza n. 137/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 392/1978
- art. 1legge 832/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, commi
ottavo e nono, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), come novellato dall'art. 1 del
decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di
contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio
1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1989 dal
Pretore di Monza - Sezione distaccata di Desio - nel procedimento
civile vertente tra Crippa Giosué e Arosio Ernestino, iscritta al n.
530 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Monza, Sezione distaccata di Desio, nel
giudizio vertente tra Crippa Giosué e Arosio Ernestino, con
ordinanza del 20 settembre 1989 (R.O. n. 530 del 1989), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, come novellato dall'art. 1
del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui
prevede due criteri alternativi di computo della indennità dovuta al
conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale in caso di
cessazione del contratto di locazione, a seconda che il conduttore
offra, oppure no, un nuovo canone per la prosecuzione della
locazione;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe leso l'art. 3
della Costituzione in quanto si disciplinerebbero in modo diverso due
situazioni ugualmente pregiudizievoli, si trascurerebbe ogni
valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e
del locatore e si consentirebbe che, in mancanza di elementi
discriminatori, categorie di conduttori economicamente più forti si
arricchiscano ai danni di categorie di locatori economicamente più
deboli;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per l'infondatezza della questione;
Considerato che il legislatore, con l'indennità in esame, ha
inteso compensare il conduttore della perdita che subisce per la
cessazione dell'avviamento commerciale che a lui fa capo, mentre il
locatore realizza un arricchimento per effetto dell'incremento di
valore incorporatosi nell'immobile a causa e per effetto
dell'attività ivi svolta dal conduttore;
che i criteri apprestati dal legislatore per la determinazione
della detta indennità tengono conto delle situazioni che normalmente
si verificano nel campo delle locazioni di immobili adibiti ad uso
diverso da abitazione;
che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di
costituzionalità in quanto non sono affette da palese
irrazionalità;
che, comunque, le situazioni poste a raffronto dal giudice
remittente non sono affatto omogenee poiché il conduttore il quale,
interessato al mantenimento del rapporto offre un canone locativo
maggiorato, versa in situazione diversa da quello che non formula
alcuna offerta al termine del contratto;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, ottavo e nono comma, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), come novellato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di
immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito,
con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Monza,
Sezione distaccata di Desio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 7
marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte