Ordinanza n. 137/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13
luglio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma negli atti relativi a fornitura di cacciamine alla
Marina Militare da parte della ditta Intermarine, iscritta al n. 711
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 luglio 1990, ha sollevato, in
riferimento all'art. 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice per
le indagini preliminari, di fronte ad una richiesta di archiviazione
formulata ai sensi dell'art. 415, ovvero dell'art. 408 ma senza previa identificazione delle persone cui la notitia criminis sarebbe
attribuibile, possa indicare al pubblico ministero le indagini da
compiere ai fini di tale identificazione;
che la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione
penale è ravvisata dal giudice rimettente nella circostanza che, pur
non potendosi definire infondata la notitia criminis in riferimento
ad uno almeno dei reati ipotizzabili e pur essendo facilmente
identificabili le persone cui esso sarebbe attribuibile,
l'inapplicabilità all'ipotesi di cui all'art. 415 (archiviazione per
essere ignoti gli autori del reato) delle disposizioni di cui
all'art. 409 lo obblighi all'archiviazione, dato che non gli consente
di indicare al P.M. le indagini necessarie;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 409 del 1990,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di
legittimità dell'art. 415, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte ove non consente al giudice per le indagini
preliminari di indicare ulteriori indagini al pubblico ministero,
"una volta che questi gli abbia presentato richiesta di archiviazione
per essere ignoti gli autori del reato", facendo leva su una
"possibile interpretazione" dell'art. 415, secondo comma, del codice
di procedura penale, "tale da far emergere una figura di giudice per
le indagini preliminari in grado di indicare al pubblico ministero
gli approfondimenti non ancora compiuti e, quindi, non vincolato alla
pronuncia del decreto di archiviazione nemmeno quando non gli sia
possibile ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato
del nome di una persona già individuata";
che tra tali ulteriori indagini devono evidentemente
ricomprendersi anche quelle volte all'identificazione della persona
cui siano da attribuire i reati rispetto ai quali il giudice per le
indagini preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di
archiviazione avanzata dal pubblico ministero;
che il precetto di cui all'art. 112 della Costituzione è da
ritenere salvaguardato ove le norme impugnate, nel loro combinato
disposto, vengano intese nel senso predetto.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 415 e 409 del codice di procedura penale,
sollevata in riferimento all'art. 112 della Costituzione dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con ordinanza
del 13 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte