Ordinanza n. 137/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo -
Sezione distaccata di Sansepolcro nel procedimento penale a carico di
Rossi Leandro, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 16 giugno 1994 dal Pretore di Arezzo -
Sezione distaccata di Cortona nel procedimento penale a carico di
Roggi Alberto, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto il Pretore di
Arezzo, nell'un caso quale giudice presso la Sezione distaccata di
Sansepolcro e nell'altro di Cortona, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui consente al pubblico ministero
di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna
indagine e senza prima "sentire" l'indagato;
che a tal proposito il giudice a quo rileva come il "fenomeno"
della totale carenza di indagini abbia finito per assumere le
caratteristiche di una prassi costantemente seguita presso gli uffici
del pubblico ministero, e da ciò deriverebbero, a parere del
rimettente, "conseguenze gravi e negative", fra le quali il notevole
incremento dei processi, con conseguente allungamento dei tempi di
celebrazione e connessi rischi di prescrizione dei reati, la
diminuita possibilità per l'imputato di difendersi efficacemente, la
possibilità che l'esercizio dell'azione penale sia fondata
"sull'arbitrio e persegua scopi anomali" e la necessità per il
giudice del dibattimento di "svolgere indagini preliminari di
competenza degli organi di polizia giudiziaria e del pubblico
ministero";
che in rapporto a tale "grave smagliatura nel sistema
processuale penale", la disposizione oggetto di impugnativa verrebbe
così a porsi in contrasto:
a) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto, consentendo
la norma la prassi censurata, non si assicura alla persona indagata
il diritto "di difendersi entro un lasso di tempo ragionevole" e tale
diritto verrebbe ad essere "addirittura eliminato alla radice nello
stato e nella fase delle indagini";
b) con l'art. 3 della Costituzione, sia perché - nei casi in
cui il rinvio a giudizio si fonda su denuncia privata - si dà
credito solo ad una delle parti che hanno interesse nella vicenda,
sia perché è maggiormente garantita la posizione di chi viene
rinviato a giudizio davanti al tribunale;
c) con l'art. 112 della Costituzione, perché l'esercizio
della azione penale viene ad essere di fatto "delegato al privato";
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte
l'identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che il giudice a quo, dopo aver denunciato come "prassi
costante" l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte
del pubblico ministero senza aver compiuto alcuna indagine e senza
aver interrogato l'imputato, deduce l'illegittimità costituzionale
dell'art. 554, primo comma, del codice di procedura penale, proprio
nella parte in cui "autorizza" il pubblico ministero a serbare una
simile condotta che, a parere del rimettente, è idonea a generare
effetti lesivi dei principî sanciti dagli artt. 3, 24 e 112 della
Costituzione;
che le prospettazioni svolte dal giudice a quo in punto di fatto
indubbiamente riflettono una problematica fortemente avvertita,
essendo stato in più sedi e da più parti rilevato come l'impronta
di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso
imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad
una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro,
all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere
l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicché,
risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha
finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello
processuale, con l'ovvia conseguenza di produrre risultati non di
rado insoddisfacenti sul piano della tutela sostanziale dei valori
coinvolti;
che peraltro, e pur dovendosi auspicare una rimeditazione
legislativa che porti globalmente a soluzione i non pochi problemi
offerti dalla pratica, le censure del giudice a quo si rivelano
infondate, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi
l'esigenza di compiere specifici atti di indagine (si pensi, ad
esempio, alla notitia criminis su base documentale), né, sotto altro
profilo, può ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione
dell'indagato, iscrivendosi la stessa in una fase che per definizione
precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della
imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto
esercizio del diritto di difesa;
che del pari nessuna violazione subisce il principio di
uguaglianza sotto entrambi i profili denunciati, giacché non sono
fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono
quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversità che
caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello previsto per i
reati di competenza del tribunale sono state in più occasioni
ritenute conformi all'invocato parametro (v., da ultimo, ordinanza n.
22/1995), essendo le stesse in linea con il criterio di massima
semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per
connotare proprio quel tipo di procedimento;
che del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 della
Costituzione, in quanto ancorché sulla base di una denuncia da parte
di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta
comunque e sempre al pubblico ministero;
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Arezzo
- Sezioni distaccate di Sansepolcro e di Cortona, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte