Ordinanza n. 137/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 8-quaterlegge 146/1985
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 39legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal
Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di
Poli Gio Batta, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Gio Batta Poli, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b),
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) per avere edificato un fabbricato ad uso garage
in assenza della prescritta concessione edilizia, il Pretore di
Bassano del Grappa, con ordinanza del 12 aprile 1995 (r.o. n. 355 del
1995) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto la possibilità di ottenere
il c.d. "condono edilizio" per le opere ultimate entro il 31
dicembre 1993, con termine ultimo per la presentazione della domanda
sino al 31 marzo 1995, nella parte in cui ne esclude l'applicazione
nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito
dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale;
che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso di chi,
avendo edificato in assenza di concessione, può richiedere ed
ottenere la concessione in sanatoria, usufruendo della causa
estintiva del reato di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n.
47 del 1985, della quale non potrebbe godere chi abbia eliminato le
conseguenze del reato, evitando, tra l'altro, all'amministrazione la
necessità di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in
sanatoria;
che, al riguardo, il rimettente sottolinea che, mentre in
occasione del condono disposto con la legge n. 47 del 1985, il
legislatore provvide ad eliminare tale disparità prevedendo,
all'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, la
non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito
o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione, analoga previsione non risulta introdotta dalla
legge n. 724 del 1994;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la rimessione degli atti al pretore perché valuti la
rilevanza della questione sollevata alla luce della circostanza
dell'avvenuto pagamento (o meno), da parte dell'imputato, della somma
dovuta a titolo di oblazione, ovvero per la infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte ha avuto occasione di affermare che le
disposizioni relative alla c.d. "sanatoria edilizia" in via ordinaria
(accertamento di conformità: artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio
1985, n. 47) devono essere interpretate nel senso che la avvenuta
demolizione del manufatto non impedisca la estinzione del reato
sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe
potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13
citato (ordinanze nn. 80 e 34 del 1990; nn. 539 e 415 del 1989 e
sentenza n. 167 del 1989);
che con sentenza n. 369 del 1988 è stato chiarito che non può
essere accolta l'interpretazione che la demolizione dell'opera
abusiva precluda al responsabile dell'abuso edilizio di presentare
domanda di condono-sanatoria e che, nonostante, di regola, sanatoria
e contributo di concessione (e, si può aggiungere, oblazione)
attengano alla costruzione realizzata, ciò peraltro non esclude che
possa estinguersi il reato edilizio anche a demolizione avvenuta
(conforme sentenza n. 167 del 1989);
che l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
caratterizzato sostanzialmente dalla "riapertura dei termini per la
presentazione delle domande, con spostamento della data di
ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del
condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da
taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive", dirette
"a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata o a
riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione
del legislatore di preminenti interessi pubblici" (sentenza n. 427
del 1995);
che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova
disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli
effetti della presentazione della domanda e del pagamento
dell'oblazione, né vi è alcuna disposizione specifica o innovativa
(rispetto al precedente condono-sanatoria) sulla intervenuta
demolizione o eliminazione delle opere abusive;
che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con
l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento
rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la
demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo
rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione con i
normali effetti dell'immutato art. 38 della legge n. 47 del 1985;
che - a prescindere da ogni interpretazione sull'ampiezza del
rinvio contenuto nel combinato disposto dell'art. 39, commi 1 e 18,
della legge n. 724 del 1994 alle disposizioni di cui ai Capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni - con riferimento all'art. 8-quater del decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, deve essere riaffermato che rientra nella
discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a taluni
effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non punibilità
per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della
caduta di antigiuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo
sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo la demolizione
(sentenza n. 167 del 1989);
che pertanto la sollevata questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del
Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte