Ordinanza n. 137/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 181Codice di procedura civile
- art. 4legge 432/1995
- art. 181legge 432/1995
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo
comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4,
comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi
urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo), promosso con ordinanza emessa
il 1 febbraio 2000 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile
vertente tra Olimpia s.r.l. e Alessandra s.a.s., iscritta al n. 608
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 1ª serie speciale, n. 44 dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 1
febbraio 2000 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo
modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), convertito con modificazioni dalla legge
20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti
sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge
26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), per
violazione dell'art. 111 della Costituzione, così come modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;
che il giudice rimettente è investito della trattazione di
una causa nella quale le parti costituite non sono comparse alla
prima udienza, con la conseguente necessità, secondo la disposizione
impugnata, di fissare una nuova udienza della quale il cancelliere
deve dare comunicazione alle parti;
che il giudice a quo, ricordate le ordinanze n. 7 e n. 107
del 1997 con le quali la Corte ha dichiarato manifestamente infondate
analoghe questioni di legittimità costituzionale della stessa
disposizione di legge, allora sollevate in riferimento agli art. 3,
24 e 97 Cost., osserva che la nuova disposizione costituzionale non
può avere un valore del tutto pleonastico, ripetitivo di un
principio già contenuto implicitamente nell'art. 24 Cost., dal
momento che essa ha introdotto un nuovo parametro di legittimità
costituzionale delle leggi processuali, che devono essere idonee a
perseguire il fine della ragionevole durata di ogni processo;
che, secondo il giudice a quo, la mancata comparizione delle
parti, comportando la fissazione di una nuova udienza, crea "effetti
distorti" tra cui il non trascurabile effetto di prolungare i tempi
del singolo processo, producendo un numero rilevante di processi
destinati alla successiva cancellazione della causa dal ruolo,
epilogo che il più delle volte discende da soluzioni stragiudiziali
raggiunte dalle parti;
che il giudice a quo, richiamate le statistiche ufficiali del
Ministero della giustizia dalle quali si ricava che solo un numero
esiguo di cause vengono definite con sentenza, rileva che tale dato
conferma che spesso i giudici fissano un'udienza al solo scopo di
prendere atto, attraverso il provvedimento di cancellazione, che le
parti sono addivenute ad una definizione stragiudiziale della lite;
che secondo il giudice a quo, una tale massa di cause che
"gira a vuoto" sui ruoli dei giudici - anche in considerazione del
fatto che è non infrequente il caso in cui le comunicazioni di
cancelleria non vanno a buon fine e devono essere reiterate -
determina un rallentamento delle altre cause la cui trattazione viene
dilazionata, mentre l'eliminazione dal carico di lavoro degli
ausiliari del giudice degli avvisi di fissazione della nuova udienza
e l'anticipata cancellazione delle cause consentirebbe una maggior
concentrazione delle risorse disponibili in attività più utili per
il perseguimento della ragionevole durata dei processi;
che, come rileva ancora il giudice a quo, mentre prima
dell'introduzione del principio costituzionale della ragionevole
durata il legislatore godeva di ampia discrezionalità nella scelta
delle norme processuali, dopo la novella la scelta legislativa
risulta vincolata e costituzionalmente orientata all'adozione di
strumenti che non solo non ritardino la conclusione di ogni singolo
processo, ma valgano ad accelerare per quanto possibile "la
conclusione di tutti i processi";
che, sempre come osserva il rimettente, la scelta del
legislatore non appare frutto del bilanciamento della durata
ragionevole con altri interessi di rango costituzionale, in
particolare col diritto di difesa delle parti che potrebbe risultare
compresso ove si prevedesse la cancellazione automatica della causa
dal ruolo anche qualora ricorrano ipotesi di caso fortuito o
forza maggiore, dal momento che il rischio per la parte è costituito
invece dalla propria mancata comparizione nonostante la comparizione
della controparte, ipotesi nella quale non è previsto alcun
differimento dell'udienza né alcun avviso, ed in ogni caso dalla
possibilità di riassumere la causa nel congruo termine di un anno;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che la disposizione
impugnata ha la finalità di evitare che assenze casuali alle udienze
implichino l'adozione di provvedimenti (la cancellazione della causa
dal ruolo) forieri di gravosi oneri per le parti, osserva che la
disciplina in essere non confligge col principio della ragionevole
durata, anche perché la nuova udienza dovrebbe, di regola, importare
un prolungamento della durata del processo di soli quindici giorni,
secondo l'art. 81 disp. att. cod. proc. civ;
che, come rileva ancora l'Avvocatura, il rimettente ha posto
a base dell'ordinanza considerazioni attinenti alla gestione delle
risorse umane e materiali della giustizia, profili di ordine
organizzativo rimessi alla discrezionalità del legislatore ed
estranei alla garanzia di cui all'art. 111 Cost.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 181 del codice procedura civile, come
modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo), convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti
sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge
26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte
in cui prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima
udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza della quale va
data comunicazione alle parti costituite e che il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti
compare alla nuova udienza;
che secondo il rimettente la disposizione viola l'art. 111
della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del
giusto processo nell'art. 111 della Costituzione), perché la
disposizione non assicura la ragionevole durata del singolo processo
e dei processi civili in genere;
che questa Corte ha già esaminato altre questioni di
legittimità costituzionale della stessa norma oggi impugnata
sollevate in relazione al diverso parametro di cui all'art. 97 Cost.,
ritenendole manifestamente infondate poiché "il legislatore, nel
regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia
discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono
sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli" e che "i
lamentati inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione di norme
non possono costituire unico fondamento di questioni di legittimità
costituzionale" (ordinanza n. 7 del 1997);
che, successivamente, la questione è stata riproposta in
riferimento all'art. 111 della Costituzione nel testo novellato, ma
questa Corte ordinanza n. 32 del 2001 ha ritenuto "che l'introduzione
nella Costituzione del nuovo testo dell'art. 111 non produce
modifiche all'orientamento di questa Corte sul punto, dal momento che
l'esigenza di garantire la maggior celerità possibile dei processi
deve tendere ad una durata degli stessi che sia, appunto, ragionevole
in considerazione anche delle altre tutele costituzionali in materia,
primo fra tutti il diritto delle parti di agire e difendersi in
giudizio garantito dall'art. 24 Cost." ;
che il legislatore deve quindi ritenersi in possesso di
un'ampia discrezionalità correttamente esercitata e che gli altri
problemi prospettati dal giudice a quo riguardano profili meramente
organizzativi della giustizia e non coinvolgono principi di
legittimità costituzionale;
che perciò la questione sollevata è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 181 del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge
18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e
sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), convertito dalla legge 20 dicembre
1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul
processo civile e sulla disciplina transitoria della legge
26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), sollevata
in riferimento all'art. 111 della Costituzione dal giudice istruttore
presso il tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte