Ordinanza n. 138/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 270/1982
- art. 37legge 270/1982
- art. 57legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57
della legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del
reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di
misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione
del personale precario esistente"), promosso con ordinanza emessa
l'11 luglio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 315 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35,1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Cundari Maria nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. per la Sicilia con ordinanza in data 11
luglio 1985 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 35, 37 e 57 della legge n. 270 del 20 maggio 1982
("Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione di precariato e sistemazione del personale precario
esistente"), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.;
che, tale questione concerne gli artt. 35, 37 e 57 della legge
20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui essi escludono dai
benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di
incarico nell'anno scolastico 1980-1981 i supplenti annuali nominati
dai provveditori agli studi per l'anno 1981-1982 e non consentono ai
supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del
trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art.
46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982;
che ha spiegato intervento nel presente giudizio la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che, si è costituita in giudizio la parte privata chiedendo che
la questione sollevata sotto i profili indicati, venga ritenuta
fondata;
che, in particolare, nella seconda memoria depositata il 20
novembre 1987, il difensore della parte privata ha chiesto che venga
dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953,
l'illegittimità costituzionale derivata, come conseguenza della
decisione, degli artt. 22, 23, 25, 30, 34, 48 e 49 della legge n. 270
del 1982, nonché dell'art. 9 della legge n. 604 del 1982, ed ha
chiesto di essere sentito in Camera di consiglio;
Considerato che la questione, sotto i profili prospettati nella
ordinanza di rimessione, è stata già ritenuta fondata con la
sentenza n. 249 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme oggetto del presente giudizio, sotto i
medesimi aspetti denunciati con l'ordinanza di rimessione;
che, pertanto, la questione oggetto dell'ordinanza di rimessione
è divenuta inammissibile in virtù della già intervenuta
dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa alle medesime
norme denunciate;
che non è possibile disporre l'audizione del difensore della
parte privata in Camera di consiglio, in quanto l'ipotesi non è
prevista dagli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
che la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come
auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare
il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del
1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad
altre norme;
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge n.
270 del 20 maggio 1982 ('Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente'), in riferimento agli artt, 3 e 97 Cost.,
sollevata dal T.A.R. per la Sicilia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte