Ordinanza n. 138/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 890/1982
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della
legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e
di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal
Giudice Conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra
la Comitas S.p.a. e Pagni Claudio, iscritta al n. 626 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Conciliatore di Genova, con ordinanza del 22
febbraio 1989, pervenuta alla Corte il 28 novembre 1989 (R.O. n. 626
del 1989), nel procedimento civile vertente tra Comitas S.p.a. e
Pagni Claudio, dovendo pronunciare sulla contumacia dei convenuti, ai
quali la citazione risultava notificata a mezzo posta con le
modalità previste per le ipotesi di assenza del destinatario, ha
sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 16, 24 e 32 della Costituzione, degli artt.
7 ed 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non
prevedono - per l'eventualità di notifica a mezzo posta effettuata a
persona temporaneamente assente - il deposito di una copia dell'atto
presso un pubblico ufficio dove il destinatario possa ritirarlo in
qualsiasi momento, anche oltre il termine di dieci giorni previsto
dalla legge, e non stabiliscono che dell'avvenuto deposito sia data
notizia al destinatario dell'atto mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità della questione;
Considerato che della identica questione, per altro sollevata
anche dallo stesso Conciliatore, è stata già dichiarata la
manifesta inammissibilità (ordd. nn. 429 del 1988; 591 del 1989);
che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una
modifica della decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in
riferimento agli artt. 2, 16, 24, primo e secondo comma, 32 della
Costituzione, sollevata dal Conciliatore di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte