Ordinanza n. 138/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto
comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal Pretore di Napoli -
sezione distaccata di Capri nel procedimento penale a carico di
Cortazzo Maria Enrica ed altra, iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio penale il Pretore di Napoli
- sezione distaccata di Capri ha sollevato, con l'ordinanza in
epigrafe, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 161, quarto
comma, e 485, primo comma, del codice di procedura penale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice a quo riferisce, in punto di fatto: che le
persone sottoposte alle indagini hanno effettuato elezione di
domicilio presso un determinato difensore, a norma dell'art. 161,
primo comma, del codice di procedura penale; che il decreto di
citazione a giudizio è stato spedito per la notifica a detto
difensore, sia in tale sua qualità sia quale domiciliatario delle
persone imputate; che, infine, il legale ha preso in consegna la
copia del decreto a lui spedita in veste di difensore, mentre ha
rifiutato di ricevere le copie a lui dirette quale domiciliatario,
affermando di non essere a ciò impegnato in difetto di rapporto
fiduciario con le persone imputate (e tuttavia nulla rilevando, ex
art. 107 del codice di rito, sul piano della rinuncia all'incarico);
che si è pertanto verificata, prosegue il rimettente, l'omessa
notifica riguardo agli imputati, che pure avevano effettuato in
precedenza idonea elezione di domicilio, ed andrebbe di conseguenza
dichiarata la nullità della citazione poiché non (sarebbe) " ..
valida una (eventuale) notifica per consegna al difensore .. nei
termini dell'attuale disposizione dell'art. 161 del codice di
procedura penale";
che, sempre in questa prospettazione, il Pretore individua
talune ipotesi, diverse da quella verificatasi nel giudizio a quo
(come: il "venir meno del rapporto fiduciario"; il mutamento non
comunicato del domicilio eletto; l'impossibilità della notifica
presso il domicilio eletto), nelle quali, anche se vi sia invalidità
od omissione della notificazione presso il domiciliatario originario,
risulta esperibile, e sufficiente, ai fini della costituzione del
rapporto processuale, la consegna al difensore delle copie destinate
al domiciliatario (art. 161, quarto comma, del codice di procedura
penale);
che, quindi, il rimettente individua una ingiustificata
disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, nella
ritenuta inapplicabilità della disposizione da ultimo richiamata
alla vicenda in concreto realizzatasi, riconducibile alla figura del
rifiuto di ricezione dell'atto, suscettibile viceversa di
equiparazione alle altre prese a termine di raffronto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione - in
quanto irrilevante in rapporto alla fase di controllo della regolare
costituzione delle parti in cui essa è sollevata, non potendosi più
eseguire la notificazione nel senso voluto dal giudice a quo - e
comunque per l'infondatezza della medesima.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità formulata
dall'Avvocatura dello Stato non può trovare accoglimento, giacché
l'invalidità o l'omissione della notificazione nei riguardi degli
imputati nel giudizio principale implica necessariamente
l'esperimento di una nuova - e valida - attività di notificazione
idonea a consentire la regolare costituzione del rapporto
processuale, alla cui verifica è deputata proprio la fase nella
quale è stata pronunciata l'ordinanza di rinvio, ond'è che il
requisito della rilevanza è soddisfatto;
che, nel merito, la questione muove dal presupposto
interpretativo secondo il quale alla fattispecie di rifiuto di
ricezione dell'atto da parte del domiciliatario non sarebbe
riferibile la disciplina dell'impugnato art. 161, quarto comma, del
codice di procedura penale; un presupposto, questo, dal rimettente
altresì ricollegato - a contrario - alla ritenuta "sufficienza"
della consegna della copia dell'atto al difensore nelle ipotesi
addotte quali termini di raffronto;
che l'accennato presupposto interpretativo risulta,
all'evidenza, contraddetto dal tenore dell'art. 161, quarto comma,
del codice di procedura penale, giacché nell'ambito della
inidoneità (nella specie, sopravvenuta) dell'elezione di domicilio
non può non farsi rientrare il caso di rifiuto di ricevere l'atto da
parte del domiciliatario, secondo quanto affermato dalla
giurisprudenza anche relativa alla corrispondente - per questo
profilo - disposizione dell'art. 171, quinto comma, del codice di
procedura penale del 1930;
che, rispetto al verificarsi della situazione di inidoneità del
domicilio eletto, non assumono rilievo, ai fini della soluzione della
presente questione, i profili riguardanti il rapporto retrostante di
carattere fiduciario tra eligente e domiciliatario, e in particolare
non interferisce il dato della coeva qualità di difensore per
quest'ultimo: indipendentemente da quelle che sono le vicende del
mandato difensivo, la norma sottoposta a scrutinio mira a regolare
con carattere di uniformità le diverse possibili evenienze che danno
luogo alla inidoneità - nonché alla mancanza, o alla insufficienza
- dell'elezione, imponendo, in questi casi, il ricorso alla
notificazione attraverso la consegna al difensore; una forma, questa,
che nella nuova disciplina processuale ha sostituito il ricorso alla
notificazione mediante deposito dell'atto in cancelleria e
correlativo avviso al difensore ex art. 171, quinto comma, del codice
di procedura penale abrogato;
che, relativamente al connesso profilo del modo di notificazione
nell'ambito delle fattispecie prese a raffronto, altresì errato
risulta l'enunciato - implicito, ma logicamente imposto dal petitum
dell'ordinanza di rinvio: evitare il rinnovo della notificazione
facendo applicazione dell'art. 161, quarto comma, del codice di
procedura penale altrimenti reputato non applicabile - secondo cui la
notificazione a mezzo consegna al difensore potrebbe risultare
perfezionata in base alla già avvenuta consegna dell'atto al
difensore in tale sua specifica veste;
che, infatti, di là dalla esteriore omologabilità, la
notificazione al difensore come tale e la notificazione a mezzo
consegna al difensore del soggetto che abbia eletto un domicilio
inidoneo ex art. 161, quarto comma citato, sono istituti non
interscambiabili, che assolvono a diverse funzioni e si indirizzano a
soggetti distinti (difensore e imputato) del processo, cosicché in
ogni caso - dunque, anche nelle ipotesi assunte a raffronto - il
fallito esperimento, per inidoneità, della notificazione presso il
domiciliatario impone il ricorso ad una nuova notificazione, nel modo
oggi indicato dalla norma sottoposta a scrutinio;
che, in conclusione, non essendo ravvisabile alcuna difformità
di disciplina tra l'ipotesi dedotta e quelle assunte a termini di
raffronto, e trovando la prima la propria regolamentazione proprio
nell'art. 161, quarto comma, del codice di procedura penale, vengono
a perdere rilievo le censure formulate con riguardo al parametro
costituzionale invocato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 161, quarto comma e 485, primo comma, del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di
Capri, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1994.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte