Ordinanza n. 138/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 151legge 89/1913
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge
16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili), promossi con due ordinanze emesse il 10 gennaio 2001 dal
Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 246 e 247 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 1ª serie speciale, n. 14, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Udine, con due ordinanze di identico
contenuto emesse il 10 gennaio 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
nella parte in cui non prevede che la competenza a provvedere sulle
sanzioni disciplinari a carico del notaio, che svolge le funzioni di
giudice onorario aggregato del tribunale nel cui circondario si trova
la sede del consiglio notarile da cui dipende, sia attribuita al
tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello
determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, per
violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione;
che il rimettente, investito dell'esame di due istanze del
Procuratore della Repubblica per l'applicazione di sanzioni
disciplinari a carico di notai che svolgono le funzioni di giudice
onorario aggregato dello stesso Tribunale di Udine, osserva che la
disposizione impugnata prevede la competenza del tribunale civile del
luogo ove è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il
professionista;
che, sempre secondo il giudice a quo, nel caso in cui il
notaio svolge anche le funzioni di giudice aggregato del tribunale,
non è prevista l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. e
dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, che dispongono lo
spostamento ad altra sede dei procedimenti nei quali il magistrato
riveste la qualità di imputato, di persona offesa o danneggiata o
sia comunque parte quando egli esercita le sue funzioni in un ufficio
giudiziario del medesimo distretto in cui è compreso l'ufficio che
sarebbe competente secondo le regole ordinarie;
che, ad avviso del tribunale rimettente, "è opinione
preferibile che tali disposizioni trovino applicazione anche nei
confronti dei giudici onorari aggregati", in considerazione del
carattere duraturo del loro incarico, che si protrae per cinque anni
con possibilità di proroga per un ulteriore anno, del loro
inserimento organico in apposite sezioni stralcio presiedute da un
magistrato ordinario e della loro equiparazione ai magistrati togati
quanto alle incompatibilità ed ineleggibilità;
che il giudice a quo, dopo aver ricordato che secondo la
Corte di cassazione l'art. 11 cod. proc. pen. è applicabile anche ai
magistrati onorari, osserva che le disposizioni dei codici di
procedura penale e civile "non sembrano però interpretativamente
estensibili anche al processo disciplinare nei confronti dei notai",
essendo la materia integralmente disciplinata dalla legge speciale e
non potendosi estendere la disposizione in via interpretativa ai
notai che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato;
che, ad avviso del Tribunale di Udine, l'art. 151 della legge
n. 89 del 1913 viola l'art. 3 della Costituzione per il diverso
trattamento ingiustificatamente previsto per il notaio cui è
addebitata una violazione disciplinare e che svolge le funzioni di
magistrato onorario rispetto agli altri magistrati, ordinari o
onorari, che sono parte in un processo;
che, sempre secondo il giudice a quo, sussiste anche la
violazione dell'art. 111 Cost., poiché la ratio degli artt. 11 cod.
proc. pen. e 30-bis cod. proc. civ. è quella di evitare qualsiasi
pericolo o sospetto di parzialità in capo al giudice, civile o
penale, chiamato a trattare la vicenda che coinvolge un collega
operante nel medesimo distretto;
che è intervenuto in entrambi i giudizi di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che, secondo l'Avvocatura, il giudizio disciplinare tutela la
deontologia professionale attraverso valutazioni rimesse, almeno
tendenzialmente, agli organi rappresentativi delle categorie
interessate, mentre l'esercizio della giurisdizione si pone sul
diverso piano della applicazione del diritto alla fattispecie
concreta, non potendosi quindi trasporre in contesti diversi dal
processo in senso stretto i principi sulla giurisdizione desumibili
dalla formulazione dell'art. 111 Cost;
che, sempre secondo la difesa erariale, la sottoposizione del
notaio al tribunale quale organo disciplinare non è determinata da
un addebito rivolto al soggetto in qualità di giudice onorario ma in
quella di professionista, circostanza che esclude qualsiasi sospetto
di difetto di imparzialità in capo all'organo chiamato alla
decisione.
Considerato che le due ordinanze di rimessione del Tribunale di
Udine sono identiche e i giudizi di legittimità costituzionale
devono perciò essere riuniti;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 151 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili), nella parte in cui non prevede,
nel caso in cui il notaio svolge le funzioni di giudice onorario
aggregato presso il tribunale nella cui giurisdizione è la sede del
consiglio notarile da cui egli dipende, che la competenza a
provvedere sulla richiesta di sanzioni disciplinari sia attribuita al
tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello
determinato ai sensi degli artt. 11 del codice di procedura penale e
30-bis del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 3 e
111 della Costituzione;
che il giudice rimettente formula il quesito di legittimità
costituzionale in forma dubitativa e perplessa poiché, circa
l'applicabilità al giudizio disciplinare notarile degli artt. 11 del
codice di procedura penale e 30-bis del codice di procedura civile,
dopo aver affermato che dette disposizioni riguardano anche i
magistrati onorari, dichiara che esse "sembrano" non potersi
applicare al caso di specie, e non prende preventivamente posizione
in ordine a tale questione interpretativa, così come non precisa le
ragioni per le quali ritiene impercorribile la strada di una
interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata;
che in tal modo la questione risulta essere manifestamente
inammissibile, in quanto sollevata al fine, improprio, di sollecitare
questa Corte a una attività interpretativa che spetta invece allo
stesso giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 151 della legge 16 febbraio
1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte