Ordinanza n. 139/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 31legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il
4 maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983 dal Consiglio regionale
dello Abruzzo, avente per oggetto "Modifiche alla legge regionale 7
luglio 1982, n. 39, concernente disposizioni di attuazione dell'art.
51 della legge regionale 3 dicembre 1979, n. 60", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 19
agosto 1983, depositato in Cancelleria il 30 agosto 1983 ed iscritto
al n. 36 del registro ricorsi 1983;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 97 Cost., della
legge della Regione Abruzzo approvata il 4 maggio 1983 e riapprovata,
a seguito di rinvio da parte del Governo, il 27 luglio 1983, recante
modifiche alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 39, concernente
disposizioni di attuazione dell'art. 51 della Legge regionale 3
dicembre 1979, n. 60, in quanto, posticipando dal 1° novembre 1973 al
31 dicembre 1975 il termine di compimento dell'anzianità minima di
otto anni di servizio richiesta dall'art. 1 della L.R. n. 39 del 1982
per il riconoscimento delle qualifiche terminali nelle carriere di
provenienza, consente al personale che abbia maturato quella
anzianità minima in epoca successiva di conseguire l'inquadramento
nella fascia medio alta dei livelli funzionali, determinando, con
arbitrario ed irrazionale esercizio del potere di organizzazione
degli uffici, una alterazione dell'assetto organizzativo degli uffici
stessi, con pregiudizio di un loro adeguato ed ordinato
funzionamento;
Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 19 agosto
1983, è stato depositato nella Cancelleria di questa Corte il 30
agosto 1983, cioè oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art.
31, ultimo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, per la
impugnativa diretta delle leggi regionali;
che, pertanto, come già è stato ritenuto da questa Corte (v.
ordinanze n. 278 del 1986; n. 240 del 1986; n. 241 del 1985; n. 101
del 1985; n. 100 del 1985;), la questione di legittimità
costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Abruzzo approvata il 4
maggio 1983 e riapprovata il 27 luglio 1983, sollevata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, per
contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte