Ordinanza n. 139/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 688/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.-l. 30
settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873
("Misure urgenti in materia di entrate fiscali") promosso con
ordinanza emessa il 14 gennaio 1986 dalla Corte d'appello di Milano
iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
rimborso di diritti doganali corrisposti all'Amministrazione
Finanziaria per prodotti importati nel decennio anteriore al 30
dicembre 1970, la Corte di Appello di Milano, con ordinanza in data
14 gennaio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30
settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873,
("Misure urgenti in materia di entrate fiscali");
che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui,
subordinando la ripetizione di tributi indebitamente pagati al
momento dell'importazione alla prova documentale che l'ammontare
degli stessi non sia stato riversato sul consumatore, creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che hanno
corrisposto i predetti tributi e soggetti che, avendo invece versato
altro genere di tributi, non incontrano in sede di rimborso lo stesso
onere e limite probatorio, violando altresì il diritto di agire in
giudizio, in quanto modificherebbe, anche per il passato, le
condizioni oggettive per l'azione di restituzione;
che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con sentenza
9 novembre 1983 (in causa 199/82), ha dichiarato incompatibile con il
diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale,
in punto di presunzioni o condizioni di prova, lascia al contribuente
l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono
stati trasferiti su altri soggetti, ovvero pone particolari
limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di
qualsiasi prova non documentale;
che sulla scorta di tale pronuncia, le cui statuizioni sono
direttamente applicabili dai giudici nazionali, questa Corte, con
sentenza n. 113 del 1985, ha ritenuto la questione inammissibile,
spettando all'autorità giudiziaria accertare se il diritto al
rimborso vada riconosciuto agli importatori alla stregua delle norme
comunitarie, senza tener conto della censurata disposizione della
legge nazionale;
che, ad avviso del collegio remittente, il principio stabilito
dalla Corte di Giustizia della CEE non sarebbe direttamente
applicabile, dal giudice nazionale, per il periodo anteriore al
momento in cui le istituzioni comunitarie hanno adottato i protocolli
tariffari relativi all'accordo GATT, 16 luglio 1962 e 30 giugno 1967
(e cioè all'entrata in vigore della tariffa doganale comune, 1°
luglio 1968);
che, pertanto, non potendo applicarsi i principi del diritto
comunitario a quella parte della domanda che ha ad oggetto il
rimborso dei tributi versati in epoca anteriore al 1° luglio 1968, la
questione sollevata, sarebbe sotto tale profilo, ammissibile;
che, peraltro, ad avviso del giudice a quo la medesima questione
sarebbe altresì rilevante dal momento che "qualora la norma di cui
all'art. 19 dovesse essere applicata" la domanda dell'attore andrebbe
disattesa, non avendo lo stesso fornito alcuna prova documentale
della mancata traslazione su altri soggetti dell'onere relativo ai
tributi versati;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuta chiedendo
che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che la norma viene impugnata nella parte in cui impone
al soggetto che intenda ottenere la restituzione di tributi
indebitamente versati la prova documentale che i relativi oneri non
sono stati trasferiti su altri soggetti;
che tale prova attenendo ad una causa di estinzione
dell'obbligazione restitutoria presuppone necessariamente il sorgere
di quest'ultima;
che dall'ordinanza di rinvio non emerge in alcun modo che la
sussistenza di un obbligo di restituzione a carico
dell'Amministrazione finanziaria sia stato definitivamente accertato,
ma sembra anzi che lo stesso debba ancora costituire oggetto di
cognizione, dal momento che l'applicazione della norma impugnata
viene dal giudice a quo soltanto ipotizzata;
che l'incidente di costituzionalità appare pertanto irrilevante
in quanto il carattere di "necessaria pregiudizialità" della
questione di legittimità rispetto alla decisione del merito, non
può essere ritenuto in astratto, ma deve invece sussistere in
concreto;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 d.-l. 30 settembre 1982, n.
688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873 ("Misure urgenti in
materia di entrate fiscali"), sollevata in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., della Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte