Ordinanza n. 139/1991
Altra decisione · depositata il 29/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 30legge 223/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel
procedimento penale a carico di Arnaudo Pietro, iscritta al n. 721
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dal Pretore di Saluzzo nel
procedimento penale a carico di Gramaglia Federico, iscritta al n.
756 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Pretore di Saluzzo, con due ordinanze di identico
tenore emesse entrambe il 9 ottobre 1990 nel corso di giudizi aventi
ad oggetto l'esercizio senza autorizzazione di apparecchi
radioelettrici di debole potenza, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per la
parificazione, ritenuta arbitraria, nel trattamento sanzionatorio
dell'esercizio abusivo di impianti rispettivamente soggetti a
concessione ovvero - come nella specie - ad autorizzazione (questi
ultimi, a seguito della sentenza n. 1030 del 1988 di questa Corte);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha
chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che dalle ordinanze non appare che il giudice
rimettente abbia tenuto conto che, anteriormente alla loro
emanazione, la disposizione impugnata è stata sostituita con l'art.
30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha modificato il
previgente regime sanzionatorio, differenziando tra impianti
radioelettrici - tra cui quelli di debole potenza, soggetti ad
autorizzazione in base alla predetta sentenza - e impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, soggetti a concessione;
che conseguentemente gli atti vanno restituiti al predetto
giudice, perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua
della nuova normativa;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Saluzzo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte