Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 181/1989

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e

di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della

siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio

1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal

Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Soldaini

Claudia ed I.N.P.S., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da

Soldaini Claudia nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere il

riconoscimento del proprio diritto, in quanto lavoratrice del settore

siderurgico ammessa al pensionamento anticipato ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, come convertito nella legge 15 maggio

1989, n. 181, di vedersi riconosciuta una anzianità contributiva

estesa a tutto il periodo compreso fra la data di risoluzione del

rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno, il

Pretore di Genova, con ordinanza del 15 luglio 1991 (R.O. n. 626 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181

(recte: art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 120 del 1989,

convertito, con modificazioni, in legge n. 181 del 1989), nella parte

in cui assicura soltanto agli uomini ammessi al prepensionamento la

suddetta anzianità contributiva, limitandola, invece, per le donne

al minor periodo compreso entro la data di compimento del

cinquantacinquesimo anno di età;

che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli

artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento che

si verificherebbe tra lavoratori e lavoratrici solo in relazione al

sesso;

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private e non vi è stato l'intervento dell'Avvocatura Generale

dello Stato;

Considerato che la disposizione ora impugnata è stata già

dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 503 del 1991) e,

quindi, espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la questione proposta va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di

reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della

siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio

1989, n. 181 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo

comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte