Ordinanza n. 139/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 181/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio
1989, n. 181, promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 dal
Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Soldaini
Claudia ed I.N.P.S., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da
Soldaini Claudia nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere il
riconoscimento del proprio diritto, in quanto lavoratrice del settore
siderurgico ammessa al pensionamento anticipato ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, come convertito nella legge 15 maggio
1989, n. 181, di vedersi riconosciuta una anzianità contributiva
estesa a tutto il periodo compreso fra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella di compimento del sessantesimo anno, il
Pretore di Genova, con ordinanza del 15 luglio 1991 (R.O. n. 626 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181
(recte: art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 120 del 1989,
convertito, con modificazioni, in legge n. 181 del 1989), nella parte
in cui assicura soltanto agli uomini ammessi al prepensionamento la
suddetta anzianità contributiva, limitandola, invece, per le donne
al minor periodo compreso entro la data di compimento del
cinquantacinquesimo anno di età;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 37 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verificherebbe tra lavoratori e lavoratrici solo in relazione al
sesso;
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private e non vi è stato l'intervento dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
Considerato che la disposizione ora impugnata è stata già
dichiarata costituzionalmente illegittima (sent. n. 503 del 1991) e,
quindi, espunta dall'ordinamento;
che, pertanto, la questione proposta va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della
siderurgia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio
1989, n. 181 in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo
comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la
ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte