Ordinanza n. 139/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/04/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1282Codice civile
- art. 1224Codice civile
- art. 1legge 353/1990
- art. 22legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1994
dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Conti
Claudio e la S.a.s. Milansped, iscritta al n. 572 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Claudio Conti
contro la S.a.s. Milansped, il Pretore di Milano, con ordinanza del
28 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 429,
comma 3, cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il cumulo di
interessi e rivalutazione";
che, ad avviso del giudice remittente, le peculiarità, rilevate
da questa Corte nella sentenza n. 207/1994, che differenziano la
disciplina dell'art. 429 dal diritto comune, oltre al cumulo di
interessi e rivalutazione, incidono sulla natura stessa degli
interessi qualificandoli come interessi corrispettivi ai sensi
dell'art. 1282 cod. civ., anziché risarcitori del danno da mora ai
sensi dell'art. 1224 cod. civ.;
che, pertanto, una volta elevato al dieci per cento il tasso
degli interessi corrispettivi (art. 1 della legge 26 novembre 1990,
n. 353), sarebbe divenuta irragionevole la differenza di trattamento
dei crediti di lavoro rispetto alla regola generale del non-cumulo di
cui all'art. 1282 cod. civ.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rilevando che l'ordinanza
ripropone alla Corte, sotto un identico profilo, la medesima
questione già decisa con la sentenza citata e concludendo per una
dichiarazione di inammissibilità;
Considerato che, secondo l'interpretazione consolidata della Corte
di cassazione (superata dall'art. 22, comma 36, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie),
gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ., hanno natura di
interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti
dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della
somma dovuta;
che la tutela privilegiata dei crediti di lavoro, nei termini
della disciplina dei crediti di valore, è stata riconosciuta da
questa Corte non contrastante con i principi di eguaglianza e di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto
giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi;
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle Norme integrative dei giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ., sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte