Ordinanza n. 139/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 155/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle
pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
il 17 agosto 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile
vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e
dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio
Di Sano e altre contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del
trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva
fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa
Corte n. 371 del 1989, il Pretore di Roma, con ordinanza del 17
agosto 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui stabilisce che il
trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del
collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato
sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari
a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il
raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del
cinquantacinquesimo per le donne";
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola
il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle
lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di
lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio
dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni
agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici
sia stato parificato a quello dei lavoratori;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento;
che si è costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che la questione è già stata esaminata da questa
Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981,
n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la
liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di
disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte