Ordinanza n. 139/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 81/1987
- art. 7legge 81/1987
usata come parametro
citata
- art. 7Codice di procedura penale
- art. 640Codice penale
- art. 648Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere h), l), m) ed n), del codice
di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse una il 27
giugno e tre l'11 luglio 1996 dal pretore di Enna, rispettivamente
iscritte ai nn. 972, 1079, 1080 e 1142 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 42 e 43,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 giugno 1996 (reg. ord. n.
972 del 1996) nel corso di un procedimento penale promosso con
l'imputazione di omicidio colposo, il pretore di Enna ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12, della legge 16
febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art.
7, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale;
che la legge di delega ha stabilito, tra i principi e criteri
direttivi, che la competenza per materia dovesse essere determinata
tenendo conto sia della pena edittale sia della qualità del reato,
attribuendo in particolare alla competenza del pretore le
contravvenzioni ed i delitti punibili con la pena della multa o con
quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni,
nonché altri delitti da indicare specificamente;
che l'art. 7, comma 2, lettera h), cod. proc. pen. ha attribuito
al pretore la competenza, tra l'altro, per il delitto di omicidio
colposo, punito dall'art. 589 del codice penale con la pena della
reclusione da sei mesi a cinque anni;
che, ad avviso del giudice rimettente, la ripartizione della
competenza tra i diversi giudici (corte d'assise, tribunale, pretore)
è stata determinata seguendo un criterio misto, che vede il sistema
basato sulla quantità della pena edittale derogato in numerosi casi
in relazione alla rilevanza del bene giuridico tutelato od alla
pericolosità diffusiva del reato. In particolare la competenza del
pretore è stata ampliata rispetto a quella prevista dal precedente
codice di procedura penale per rispondere all'esigenza di sottrarre
ai tribunali ed alle corti d'assise un elevato numero di processi, in
modo da riservare ad essi la cognizione dei reati nei quali è più
marcata la necessità della cognizione di un giudice collegiale, che
offrirebbe, secondo il giudice rimettente, maggiore garanzia in
ordine alla decisione, da adottare secondo una procedura non
semplificata, quale è invece quella pretorile, priva dell'udienza
preliminare;
che tuttavia, ad avviso del giudice rimettente, il rapporto tra
competenza in ordine ad un reato e composizione monocratica o
collegiale dell'organo giudicante non potrebbe prescindere dalla
gravità del reato stesso, sicché vi sarebbe disparità di
trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, tra chi è
imputato del delitto di omicidio colposo, giudicato dal pretore,
rispetto a chi è imputato di un delitto di pari gravità per il
quale sia prevista la competenza del tribunale;
che analoga questione è stata sollevata, con tre ordinanze
emesse tutte l'11 luglio 1996 (reg. ord. nn. 1079, 1080 e 1142 del
1996), dallo stesso pretore di Enna che, in altrettanti procedimenti
penali promossi rispettivamente con le imputazioni di furto
aggravato, di truffa aggravata e di ricettazione, ha ritenuto, con
argomentazioni identiche a quelle enunciate per il caso dell'omicidio
colposo, che, anche per questi altri delitti puniti con la reclusione
che nel massimo supera i quattro anni, l'attribuzione della
competenza al pretore (art. 2, numero 12, della legge n. 81 del 1987,
e art. 7, comma 2, lettere l), m) ed n), cod. proc. pen.) potrebbe
essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che in due giudizi (reg. ord. nn. 972 e 1142 del 1996) è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che
le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non
fondate;
Considerato che tutte le questioni investono la disciplina della
competenza per materia nel processo penale, denunciando la violazione
del principio di eguaglianza che deriverebbe dalle norme (art. 2,
numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e art. 7, comma 2,
lettere h), l), m) ed n), del codice di procedura penale) che
attribuiscono al pretore la competenza a giudicare i delitti di
omicidio colposo (art. 589 cod. pen.), di furto aggravato (art. 625
cod. pen.), di truffa aggravata (art. 640, secondo comma, cod. pen.)
e di ricettazione (art. 648 cod. pen.), puniti tutti con una pena
detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, limite
entro cui opera la competenza del giudice monocratico, secondo il
criterio basato sulla quantità della pena edittale;
che le ordinanze di rimessione sollevano un analogo dubbio di
legittimità costituzionale per le norme che attribuiscono alla
competenza del pretore alcuni delitti specificamente indicati,
denunciando la violazione dello stesso parametro costituzionale e
prospettando identici profili ed argomentazioni, sicché i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che la delega legislativa ha previsto, nella determinazione
delle competenze per materia, l'adozione di un criterio che tenga
conto sia della quantità della pena edittale sia della qualità del
reato, comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai reati per
i quali la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con
una pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche
altri delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di
procedura penale ha inserito i reati presi in considerazione dal
giudice rimettente;
che la asserita disparità di trattamento, prospettata dalle
ordinanze di rimessione senza indicare specificamente rispetto a
quali delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la
pari gravità dei reati nominativamente riservati alla competenza del
pretore, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il
principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del
reato, al criterio della pena edittale nella determinazione della
competenza per materia;
che, come già affermato dalla Corte nel dichiarare la manifesta
infondatezza di analoga questione di legittimità costituzionale
sollevata per la norma che attribuisce al pretore la competenza a
giudicare il delitto di truffa aggravata (ordinanza n. 257 del 1995),
rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la
ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della
competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una
disparità di trattamento tra cittadini la differente composizione
dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del
procedimento;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal pretore di Enna devono essere dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, numero 12,
della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo
della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale), e dell'art. 7, comma 2, lettere h), l), m) ed n), del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal pretore di Enna con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte