Ordinanza n. 139/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 658/1984
- art. 1legge 19/1994
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 1legge 453/1993
- art. 111legge 543/1996
- art. 2legge 453/1993
- art. 1legge 543/1996
- art. 2legge 658/1984
- art. 3legge 658/1984
- art. 6legge 658/1984
- art. 9legge 658/1984
- art. 11legge 658/1984
- art. 5d.P.R. 240/1982
- art. 5legge 453/1993
- art. 70legge 19/1994
- art. 81legge 19/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione
giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti); degli
artt. 1, commi 3, 5, 5-bis e 5-ter, e 2, comma 2, del d.-l.
15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; dell'art. 1, comma 3-bis del
d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di
ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo
della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre
1998 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
Valle d'Aosta, nel giudizio di responsabilità instaurato nei
confronti di componenti della Giunta regionale, iscritta al n. 882
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 29 settembre 1998 (r.o. n. 882
del 1998), la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Valle d'Aosta ha sollevato, nel corso di un giudizio di
responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta
regionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione
giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e
dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione
in legge, con modificazioni, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti);
che la seconda delle menzionate disposizioni (da intendere
più esattamente come art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994),
nel prevedere l'applicazione a tutte le Sezioni regionali della Corte
dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11
della legge 8 ottobre 1984, n. 658, sarebbe, ad avviso del
rimettente, illegittima per le stesse ragioni per le quali fu
dichiarato incostituzionale l'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982,
n. 240 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna
concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e
delle sezioni riunite della Corte dei conti). Tale illegittimità
affliggerebbe, conseguentemente, anche l'art. 5 della legge n. 658
del 1984;
che l'ordinanza denuncia, altresì, l'art. 2, comma 2, della
stessa legge (recte: art. 2, comma 2, del d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del 1994), unitamente all'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 27 (recte:
23) ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di
ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, per violazione degli artt. 24,
secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;
che, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza - dopo aver rilevato
che il menzionato art. 1, comma 3-bis del d.-l. n. 543 del 1996
prevede che, prima di emettere l'atto di citazione, il Procuratore
regionale invita il presunto responsabile a depositare le proprie
deduzioni, potendo, altresì, "disporre l'archiviazione senza nessun
riscontro da parte del giudice" - osserva che l'istituzione del
Procuratore regionale con poteri di controllo sugli atti della
Regione viola il sistema autonomistico giacché:
1) l'altro magistrato addetto all'ufficio del Procuratore
regionale "dipende esclusivamente da questo";
2) il Procuratore regionale può ricorrere in appello alle
Sezioni centrali, sostenere presso queste le funzioni di Vice
Procuratore generale e, nel caso di rinvio alla Sezione regionale,
sostenere nuovamente le funzioni di Procuratore regionale;
che viene, al tempo stesso, sollevata questione di legittimità
costituzionale:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale amministrativo della Corte dei conti),
per violazione degli artt. 70, 81, terzo (recte: quarto) comma, e 97
della Costituzione;
b) dell'art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19
(recte: art. 1, comma 5, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994)
e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge
20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni,
del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in
materia di ordinamento della Corte dei conti), che, nel prevedere
l'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali
regionali, si porrebbero in contrasto con gli artt. 111, terzo comma,
e 125, secondo comma, della Costituzione.
Considerato che il giudice a quo solleva le sopra riferite
questioni con ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi
idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità
costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e
sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse;
che, in particolare, nel caso della denunciata illegittimità
dell'art. 8 della legge n. 658 del 1984 e dell'art. 1, comma 3, del
d.-l. n. 453 del 1993, il rimettente si limita a motivare ob
relationem senza neppure indicare i parametri;
che, quanto alle altre questioni sollevate, l'ordinanza,
invero non del tutto chiara e puntuale nelle sue argomentazioni, non
soddisfa quell'obbligo di adeguata motivazione, in ordine sia alla
rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle proposte censure,
al quale il rimettente è tenuto, onde consentire a questa Corte il
necessario controllo sulla sussistenza delle condizioni di
proponibilità delle questioni stesse;
che, in ordine alla questione investente il d.P.C.M.
28 aprile 1997, il rimettente non considera, oltre tutto, che si
tratta di provvedimento che non rientra tra gli atti aventi forza di
legge e che non è perciò suscettibile del sindacato previsto
dall'art. 134 della Costituzione;
che, pertanto, tutte le questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
costituzionalità:
dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione
in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite
della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre
1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge
14 gennaio 1994, n. 19;
dell'art. 1, comma 5, del citato d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del 1994 e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante
disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei
conti), proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo)
comma, e 125, secondo comma, della Costituzione;
dell'art. 2, comma 2, del predetto d.-l. 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19
del 1994 nonché dell'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 23 ottobre 1996,
n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte
dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre
1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del personale amministrativo della Corte dei conti),
proposta in riferimento agli artt. 70, 81, quarto comma, e 97 della
Costituzione; questioni sollevate tutte dalla Corte dei conti Sezione
giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte