Ordinanza n. 139/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/04/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 3legge 217/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti), promossi con ordinanze emesse il 6 ottobre e il
20 dicembre 1999 dal Tribunale di Lanciano e il 5 marzo 2001 dal
Tribunale di sorveglianza di Brescia, rispettivamente iscritte ai
nn. 8, 9 e 555 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 4 e 32,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Lanciano, con due ordinanze di
analogo contenuto emesse, rispettivamente, il 6 ottobre 1999 e il
20 dicembre 1999, pervenute entrambe alla Corte il 3 gennaio 2001, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la
possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto
ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai professionisti iscritti
ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel
quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento;
che il giudice rimettente nel primo caso è investito di un
reclamo avverso il provvedimento del GIP della Pretura che ha
revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a
favore di un imputato che aveva nominato un difensore iscritto al
foro di Ancona e nel giudizio relativo alla seconda ordinanza della
decisione dell'istanza di un imputato che chiede di poter nominare
proprio difensore di fiducia un avvocato iscritto all'albo di Milano;
che il rimettente rileva che, pur avendo la legge n. 217 del
1990 inteso espressamente "assicurare la difesa del cittadino non
abbiente", la limitazione contenuta nella disposizione impugnata si
traduce in una "differenziazione tra persone abbienti da un lato e
persone non abbienti dall'altro, potendo i primi, a differenza dei
secondi, rivolgersi a difensori di qualsiasi distretto", con
conseguente violazione dell'art. 3, secondo comma, Cost.;
che, sempre ad avviso del rimettente, anche nella categoria
dei non abbienti si crea una diseguaglianza tra coloro i quali hanno
rapporti fiduciari con difensori iscritti in albi del distretto e
coloro che, al contrario, per ragioni legate al luogo di residenza e
domicilio, hanno rapporti con difensori iscritti in altri albi;
che il giudice a quo ritiene inoltre che le differenziazioni
evidenziate incidano sul diritto di difesa garantito dall'art. 24
Cost., dal momento che "condizionare la scelta del difensore di
fiducia limitandola ad un ambito territoriale ... significa privare
di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta
è finalizzata";
che, dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte che ha
ritenuto conformi all'art. 24, terzo comma, della Costituzione le
disposizioni della legge sul patrocinio gratuito di cui al regio
decreto n. 3282 del 1923, il giudice rimettente ritiene che tale
orientamento meriti una riconsiderazione alla luce del sistema
introdotto dalla legge n. 217 del 1990, nell'ambito della quale non
appaiono giustificate le differenze introdotte dall'art. 9 impugnato;
che è intervenuto nei giudizi di legittimità costituzionale
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di
dichiarare le questioni manifestamente infondate;
che l'Avvocatura, ricordata la giurisprudenza della Corte che
ha sempre ritenuto legittima la disciplina del gratuito patrocinio,
rileva che le norme sulla difesa a spese dello Stato di cui alla
legge n. 217 del 1990 hanno riconosciuto all'interessato una vera e
propria facoltà di scelta del difensore ignota alla disciplina
generale, facoltà limitata ai difensori iscritti negli albi del
distretto per evitare che vengano nominati solo i professionisti di
"peculiare notorietà";
che la norma impugnata è perciò ragionevole e non
discriminatoria e non viola neppure l'art. 24 della Costituzione,
così come affermato dalla sent. n. 394 del 2000;
che anche il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con
ordinanza emessa il 5 marzo 2001, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 217 del 1990
in relazione ai medesimi parametri costituzionali di cui alle
ordinanze del Tribunale di Lanciano;
che il giudice rimettente è investito dell'esame di un
procedimento di sorveglianza nel quale il condannato ha chiesto di
essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nominando suo
difensore un avvocato del foro di Torino;
che secondo il giudice a quo la disposizione impugnata crea
una evidente disparità di trattamento fra soggetti abbienti e
soggetti non abbienti, essendo questi ultimi obbligati a scegliere il
difensore solo tra quelli iscritti in ambito distrettuale,
sacrificando così rapporti fiduciari già consolidati con difensori
di altri distretti;
che il rimettente osserva che la Corte ha già esaminato
analoga questione di legittimità costituzionale, ritenendola però
infondata con la sentenza n. 394 del 2000, osservando che, se la
ratio della disposizione sta nell'eventuale maggior onere finanziario
per l'erario, a tale esigenza meglio corrisponderebbe la limitazione
del diritto al rimborso alle sole spese sostenute nel distretto;
che anche in questo giudizio è intervenuta, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello
Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione, già
esaminata dalla Corte con la sentenza n. 394 del 2000, manifestamente
infondata.
Considerato che tutte le ordinanze sollevano questioni di
legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge ed
in relazione agli stessi parametri e devono perciò essere esaminate
e decise congiuntamente;
che i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui limita la
possibilità di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto
ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai professionisti iscritti
ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte d'appello nel
quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, per
violazione degli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione, ritenendo che la disposizione crei una disparità di
trattamento tra soggetti abbienti e non abbienti e limiti l'effettivo
esercizio del diritto di difesa delle parti nel processo penale;
che questa Corte, con la sentenza n. 394 del 2000 e con la
successiva ordinanza n. 79 del 2001, ha dichiarato infondate
questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle qui
sollevate dalle ordinanze del Tribunale di Lanciano, emesse entrambe
prima delle pronunce citate, ma pervenute alla Corte in data
successiva;
che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia,
successiva alla sentenza ed all'ordinanza sopra ricordate, non
aggiunge elementi nuovi atti a modificare le ragioni in forza delle
quali questa Corte ha stabilito che la disciplina prevista
dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, non viola né
l'art. 3 né l'art. 24 Cost.;
che, in particolare, deve ribadirsi che la limitazione alla
nomina del difensore tra quelli iscritti agli albi del distretto di
corte di appello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il
procedimento non viola gli artt. 3 e 24 Cost., rappresentando uno dei
possibili modi di contemperamento del principio di difesa - purché
tale principio sia sufficientemente garantito, come è nella norma in
esame - con altre esigenze meritevoli di considerazione, tra le quali
certamente vi è quello di contenere l'onere per l'erario;
che le questioni sollevate sono quindi manifestamente
infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990,
n. 217 (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella
parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di
fiducia da parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese
dell'erario ai professionisti iscritti ad uno degli albi degli
avvocati del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il
giudice davanti al quale pende il procedimento, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Lanciano e dal Tribunale di
sorveglianza di Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte