Ordinanza n. 14/1963
Altra decisione · depositata il 16/03/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 27legge 218/1952
- art. 37legge 218/1952
citata
- art. 23d.P.R. 818/1957
- art. 26d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, penultimo
comma, seconda parte, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con
ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dal Tribunale di Modena nel
procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 182 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza 27 giugno 1962,
emessa nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale della norma contenuta nel penultimo
comma, seconda parte, dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818
(legge delegata), in relazione agli artt. 27 e 37 della legge 4 aprile
1952, n. 218 (legge delegante), ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione;
che in detta ordinanza si fa presente che la questione - rilevante
per la definizione del giudizio principale - non è manifestamente
infondata, in quanto la norma impugnata stabilisce - per il pensionato
che continui a prestare attività lavorativa - che i contributi
(obbligatori: art. 27 citato) versati successivamente alla liquidazione
del primo supplemento di pensione non comportano diritto ad ulteriore
maggiorazione della pensione stessa; pone cioè una limitazione al
diritto dell'assicurato, non contemplata nella legge 218 ed in
particolare nell'art. 27 di essa. Conseguentemente non può ritenersi
una norma di quelle delle quali il succitato art. 37 conferisce
facoltà di emanazione al potere esecutivo: transitorie, di attuazione
o di coordinamento con le altre vigenti disposizioni sulle
assicurazioni sociali;
Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte
costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338,
recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge
stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza
del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, hanno diritto alla
liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23)
"con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano
alle pensioni liquidate e da liquidare";
che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se
dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se, quindi,
sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale prospettata con l'ordinanza del 27 giugno 1962;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte