Ordinanza n. 14/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1978 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 497/1974
- art. 2d.l. 2/1975
- art. 3d.l. 2/1975
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 2/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10
gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione
transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 marzo 1975 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Visconti Franco ed altri, iscritta al
n. 44 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;
2) ordinanza emessa il 9 gennaio 1976 dal tribunale di Sondrio, nel
procedimento penale a carico di Betti Franco ed altri, iscritta al n.
91 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976;
3) ordinanza emessa il 4 febbraio 1976 dal tribunale di Modena, nel
procedimento penale a carico di Fondi Girolamo ed altri, iscritta al n.
209 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i tribunali di Milano,
Sondrio e Modena hanno sollevato il primo, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli
artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, in relazione all'art.
25, primo comma, della Cost., e gli altri due la sola questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1974, sempre in
relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Considerato che questione identica è stata già dichiarata
infondata con sentenza n. 72 del 25 marzo 1976;
che non sono stati addotti né sussistono motivi perché la Corte
debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e degli
artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2, proposte, in riferimento
all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dai tribunali di Milano,
Sondrio e Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte