Ordinanza n. 14/1982
Altra decisione · depositata il 01/02/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21d.P.R. 749/1972
- art. 23d.P.R. 749/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del
d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali
e provinciali) promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1975 dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sul ricorso proposto
da Di Stefano Ugo contro il Ministero dell'interno ed i Comuni di
Ariano Irpino e Montesarchio, iscritta al n. 500 del registro ordinanze
1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del
15 settembre 1976.
Visti l'atto di costituzione di Di Stefano Ugo e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Celestino Biagini delegato dall'avv. Giuseppe Guarino,
per Di Stefano Ugo, e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il TAR del Lazio ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;
che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione è stato dedotto
sotto il profilo della ingiustificata e deteriore differenza di
trattamento riservata da tali norme ai segretari capo di prima classe,
rispetto a quello fatto ai segretari capo di seconda classe ed ai
segretari comunali di prima e seconda classe, questi ultimi promovibili
ed inquadrabili nella qualifica di segretario capo, purché in servizio
alla data del 30 giugno 1970, mentre i segretari capo di prima classe
sono promovibili alla qualifica dirigenziale solo se in servizio alla
data (12 dicembre 1972) di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica n. 749 del 1972;
che il contrasto con l'art. 76 della Costituzione è stato dedotto
sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della legge di
delegazione 18 marzo 1968, n. 249, che statuiva il principio direttivo
del rispetto delle posizioni acquisite;
considerato che, successivamente alla ordinanza in epigrafe, la
normativa impugnata è stata modificata dalla legge 19 maggio 1976, n.
391 ("Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali"), la quale ha statuito che i segretari comunali
cessati dal servizio nel periodo 30 dicembre 1970-11 dicembre 1972 con
la qualifica di segretario capo di prima classe conseguono, dalla data
di cessazione dal servizio, la nomina a segretario generale di seconda
classe;
rilevato che il Di Stefano risulta dagli atti essere stato
collocato a riposo con decorrenza dal 15 settembre 1972;
ritenuto, pertanto, che appare necessario il riesame della
rilevanza della questione da parte del giudice a quo, a seguito della
emanazione della suddetta legge 19 maggio 1976, n. 391.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte