Ordinanza n. 14/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 117Costituzione
- art. 2legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980, recante
"Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con
mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale",
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria il 2 aprile
successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge
della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante
"Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con
mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale";
che, secondo il Governo, la Regione, inquadrando il personale
con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in
contrasto con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti
i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso personale
nel livello inferiore a quello dei dipendenti della ex carriera
esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del princìpio
stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformità di
trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli statali,
princìpio che è diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre,
essendo stato il contratto recepito da tutte le altre Regioni, la
legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.;
che con il princìpio espresso nell'art. 97 Cost. urterebbe
altresì la tabella organica del personale della giunta - ruolo
formazione professionale - di modo che su un organico di 500 posti se
ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello esecutivo
e 35 in quello ausiliario;
che si è costituita in giudizio la Regione Campania eccependo
l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni attinenti
all'art. 1 della legge (inquadramento degli autisti in difformità
del contratto nazionale), e l'inammissibilità per tardività della
questione attinente all'art. 2, non avendo la tabella richiamata
dall'articolo in questione alcun contenuto innovativo ed essendosi
limitata a riprodurre esattamente la tabella organica E/1 tris
annessa alla legge regionale n. 20 del 1979;
che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ha
presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già esposte;
Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa
Corte si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d.
accordi nazionali per il personale delle Regioni uno dei quali, per
la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato
come parametro di legittimità nel presente giudizio - stipulati
prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti
diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle
garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere
"un significato diverso da quello di un mero fatto politico,
ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della
Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e
l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost., resta del tutto
integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di
discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";
che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che
inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la
questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge impugnata va
dichiarata manifestamente non fondata;
che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione
di tardività formulata dalla Regione Campania, essendo la tabella
richiamata dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-tris
annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione
Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello
funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista
del ruolo del personale della giunta regionale", sollevata, in
riferimento all'art. 97 Cost., dal presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della medesima legge della Regione
Campania, sollevata, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte