Ordinanza n. 14/1990
Altra decisione · depositata il 23/01/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.263- ter del
codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il
7 giugno 1989 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Ciaramitaro Antonio, iscritta al n. 365 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 7 giugno
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 263- ter del codice di procedura
penale del 1930, "nella parte in cui rende priva di sanzione
processuale la violazione dei termini risultanti dalla somma del
termine di 24 ore, previsto per la trasmissione degli atti da parte
dell'autorità che ha emesso il provvedimento sottoposto a riesame, e
di quello previsto per la decisione del tribunale";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato
con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447;
che l'art. 250, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), prescrive, tra l'altro, che "I
provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla
data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i
presupposti indicati nel comma 1";
e che, quindi, spetta al giudice a quo determinare se, alla
stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia
tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte