Ordinanza n. 14/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1991 dalla Corte d'appello di
Roma nel procedimento penale a carico di Beniamino Narduzzi, iscritta
al n. 525 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno
1991;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dal Pretore di Catania
nei procedimenti penali riuniti a carico di Antonia Crimaldi ed altri
iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 21 giugno 1991 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Leonardo Sanna iscritta al n. 627 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel processo di appello avverso la sentenza di
condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di
Roma nei confronti di Beniamino Narduzzi, la Corte d'appello di Roma,
con ordinanza del 19 aprile 1991 (R.O. n. 525 del 1991), ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento
all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura
penale, che detta limiti all'appello avverso le sentenze adottate con
il rito abbreviato, precludendo all'imputato l'appello "contro le
sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere
eseguita";
che nell'ordinanza di rinvio si evidenzia come il rito
abbreviato corrisponda ad una esigenza di sollecitudine di giudizio
"comune, oltre che ad imputati colpevoli, ad imputati che sono o
vogliono essere riconosciuti innocenti";
che pertanto, secondo il giudice remittente, la conclusione del
giudizio abbreviato con una sentenza di condanna - anche se a pena
soggetta a sospensione condizionale - da un lato delude l'aspettativa
dell'imputato, il quale fonda la propria convinzione di non
colpevolezza su una valutazione degli elementi di giudizio acquisiti
diversa da quella compiuta dalla sentenza e, dall'altro, impedisce
all'imputato stesso di sperimentare l'appello, unico mezzo di
impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito ed è
possibile ottenere una nuova valutazione degli elementi di giudizio;
che da tale situazione deriverebbe - sempre ad avviso del
giudice a quo - una condizione ingiustificatamente deteriore per gli
imputati con pena sospesa rispetto agli imputati che non hanno
ricevuto quel beneficio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
che nel procedimento a carico di Antonia Crimaldi ed altri
diciassette imputati del reato di cui all'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il Pretore di Catania, con ordinanza del 26
febbraio 1991 (R.O. n. 588 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale - in relazione all'art. 3 della
Costituzione - dell'art. 443, secondo comma, del codice di procedura
penale che detta i limiti dell'appello avverso le sentenze adottate
con il rito abbreviato escludendo "il diritto di appello
dell'imputato avverso la sentenza di condanna ad una pena che
comunque non deve essere eseguita";
che il giudice a quo ha riproposto integralmente la motivazione
di una sua precedente ordinanza di rimessione del 12 giugno 1990
(emessa nello stesso procedimento e dichiarata dalla Corte, con
l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 1990, "manifestamente
inammissibile" perché "prematura"), denunciando il contrasto della
norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata;
che con ordinanza del 21 giugno 1991 (R.O. n. 627 del 1991), la
Corte di cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente
infondata - in relazione all'art. 3 della Costituzione - la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo comma, del
codice di procedura penale, denunciando la ingiustificata disparità
di trattamento operata dalla disposizione impugnata "tra l'imputato
che, non avendo goduto del beneficio della sospensione condizionale
della pena, è posto nella condizione di impugnare la sentenza con un
gravame che gli consente di provocare una nuova valutazione delle
prove a suo carico o della gravità oggettiva e soggettiva del reato,
in funzione della misura della pena che è stata a lui in concreto
inflitta, e l'imputato che, solo perché ha goduto di quel beneficio,
è, invece, privato della possibilità di quel gravame, pur essendo
egualmente interessato alla assoluzione o ad una pena più mite";
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;
Considerato che i giudizi, in quanto relativi a questioni
identiche, vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con la sentenza 23 luglio 1991, n. 363, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443,
secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui
stabilisce che l'imputato non può proporre appello contro le
sentenze di condanna ad una pena che comunque non deve essere
eseguita;
che, pertanto, le questioni dedotte, avendo ad oggetto una
disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 443, secondo
comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, dal
Pretore di Catania e dalla Corte di cassazione con le ordinanze di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
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