Ordinanza n. 14/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 77/1955
- art. 12legge 349/1973
usata come parametro
citata
- art. 739742r.d. 1443/1940
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 febbraio 1955, n. 77, (Pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari) come emendato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n.
349 (Modificazione alle norme sui protesti delle cambiali e degli
assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992
dalla Corte d'Appello di Palermo sul reclamo proposto da La Barbera
Cosimo, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 20 maggio 1992 la Corte d'appello
di Palermo - adita da La Barbera Cosimo con reclamo avverso il
decreto del Presidente del tribunale di Palermo dell'11 marzo 1992
con cui era stata rigettata l'istanza di cancellazione dal bollettino
dei protesti - ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77, come emendato
dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349, nella parte in cui,
pur dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990 n. 386
(modificativa della disciplina dell'assegno bancario), non consente
al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati,
di adire il presidente del tribunale per ottenere la cancellazione
dal bollettino dei protesti;
che - secondo la Corte rimettente - il decreto presidenziale
deve ritenersi reclamabile, in ragione della regola generale della
reclamabilità dei provvedimenti camerali (ex artt. 739-742 c.p.c.);
che la Corte rimettente ritiene violato il principio di eguaglianza
perché la citata normativa, oggetto di censura, non consente al
traente di un assegno bancario protestato di ottenere la
cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti, a
differenza del debitore cambiario, che tale provvedimento favorevole
può ottenere ove abbia effettuato il pagamento, entro cinque giorni
dal protesto, dell'importo della cambiale;
che la diversità del regime giuridico e sanzionatorio del
protesto dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale si
sarebbe attenuata per effetto della citata legge n. 386 del 1990, la
quale, in particolare, ha previsto (all'art. 8) che l'avvenuto
pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese
di protesto rende improcedibile l'azione penale sollevando il traente
da ogni conseguenza sanzionatoria;
che a seguito di tale riforma pertanto il trattamento
differenziato sarebbe ingiustificatamente deteriore per il traente
dell'assegno protestato che rimane sprovvisto di alcuna tutela (con
conseguente violazione del diritto di difesa), anche nell'ipotesi in
cui l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale
e delle spese di protesto lo abbia restituito ad una condizione di
piena legalità, non essendo più esposto ad alcuna conseguenza
sanzionatoria ed avendo provveduto all'integrale ristoro del danno
nei confronti del creditore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
sostenendo la non fondatezza della questione di costituzionalità in
riferimento all'art. 3 della Costituzione perché cambiale ed assegno
bancario sono istituti ben diversi, avuto riguardo alla loro funzione
economica (essendo la prima strumento di credito, mentre il secondo
un mezzo di pagamento); né vi è violazione dell'art. 24 della
Costituzione giacché è l'ambito della tutela sostanziale che
risulta limitato e quindi manca il diritto od interesse tutelato in
relazione al quale prospettare la lesione della tutela
giurisdizionale;
Considerato che la questione è ammissibile atteso che l'eventuale
carenza di potere giurisdizionale del giudice rimettente (che
conseguirebbe alla negazione della reclamabilità dell'ordinanza del
presidente del tribunale di diniego del provvedimento di
cancellazione dal bollettino dei protesti) potrebbe essere rilevata
da questa Corte soltanto se evidente ed incontestabile (cfr., ex
plurimis, sent. n. 414 del 1989);
che, nel merito, permangono - anche dopo l'entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990 n. 386 che ha modificato la disciplina
dell'assegno bancario - le ragioni che hanno già indotto questa
Corte, nella sentenza n. 317 del 1990, a ritenere non fondata la
stessa questione di costituzionalità;
che in particolare permane il diverso regime sanzionatorio
atteso che - mentre il mancato pagamento della cambiale continua a
non costituire oggetto di sanzioni specifiche, oltre quelle proprie
dell'inadempimento - l'emissione dell'assegno bancario senza che sia
pagato all'atto della presentazione rappresenta una condotta che
integra gli estremi di un reato (salva l'eventuale improcedibilità
dell'azione penale ex art. 8 legge n. 386 del 1990 citata) e comunque
comporta la revoca al traente di ogni autorizzazione ad emettere
assegni (art. 9 legge citata);
che diversa è ancora la funzione tipica dei due titoli di
credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la
cambiale, invece, uno strumento di credito;
che tale diversità giustifica la disciplina differenziata
quanto alla facoltà (riconosciuta al traente di una cambiale e non
anche al traente di un assegno bancario) di adire il presidente del
tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti
in caso di pagamento del titolo entro cinque giorni dalla sua
presentazione;
che l'esclusione della disparità di trattamento denunciata dal
giudice rimettente esclude anche ogni violazione del diritto di
difesa (art. 24 della Costituzione) non essendo configurabile tutela
processuale quando non è riconosciuta alcuna situazione sostanziale
di diritto od interesse;
che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli
elenchi dei protesti cambiari), come modificato dall'art. 12 della
legge 12 giugno 1973 n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti
della cambiali e degli assegni bancari), in riferimento agli art. 3 e
24 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte