Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 77/1955
  • art. 12legge 349/1973

citata

  • art. 739742r.d. 1443/1940
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 febbraio 1955, n. 77, (Pubblicazione degli elenchi dei protesti

cambiari) come emendato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n.

349 (Modificazione alle norme sui protesti delle cambiali e degli

assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1992

dalla Corte d'Appello di Palermo sul reclamo proposto da La Barbera

Cosimo, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 20 maggio 1992 la Corte d'appello

di Palermo - adita da La Barbera Cosimo con reclamo avverso il

decreto del Presidente del tribunale di Palermo dell'11 marzo 1992

con cui era stata rigettata l'istanza di cancellazione dal bollettino

dei protesti - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77, come emendato

dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973 n. 349, nella parte in cui,

pur dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990 n. 386

(modificativa della disciplina dell'assegno bancario), non consente

al traente di un assegno bancario, o agli altri soggetti legittimati,

di adire il presidente del tribunale per ottenere la cancellazione

dal bollettino dei protesti;

che - secondo la Corte rimettente - il decreto presidenziale

deve ritenersi reclamabile, in ragione della regola generale della

reclamabilità dei provvedimenti camerali (ex artt. 739-742 c.p.c.);

che la Corte rimettente ritiene violato il principio di eguaglianza

perché la citata normativa, oggetto di censura, non consente al

traente di un assegno bancario protestato di ottenere la

cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti, a

differenza del debitore cambiario, che tale provvedimento favorevole

può ottenere ove abbia effettuato il pagamento, entro cinque giorni

dal protesto, dell'importo della cambiale;

che la diversità del regime giuridico e sanzionatorio del

protesto dell'assegno bancario rispetto al protesto della cambiale si

sarebbe attenuata per effetto della citata legge n. 386 del 1990, la

quale, in particolare, ha previsto (all'art. 8) che l'avvenuto

pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese

di protesto rende improcedibile l'azione penale sollevando il traente

da ogni conseguenza sanzionatoria;

che a seguito di tale riforma pertanto il trattamento

differenziato sarebbe ingiustificatamente deteriore per il traente

dell'assegno protestato che rimane sprovvisto di alcuna tutela (con

conseguente violazione del diritto di difesa), anche nell'ipotesi in

cui l'avvenuto pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale

e delle spese di protesto lo abbia restituito ad una condizione di

piena legalità, non essendo più esposto ad alcuna conseguenza

sanzionatoria ed avendo provveduto all'integrale ristoro del danno

nei confronti del creditore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

sostenendo la non fondatezza della questione di costituzionalità in

riferimento all'art. 3 della Costituzione perché cambiale ed assegno

bancario sono istituti ben diversi, avuto riguardo alla loro funzione

economica (essendo la prima strumento di credito, mentre il secondo

un mezzo di pagamento); né vi è violazione dell'art. 24 della

Costituzione giacché è l'ambito della tutela sostanziale che

risulta limitato e quindi manca il diritto od interesse tutelato in

relazione al quale prospettare la lesione della tutela

giurisdizionale;

Considerato che la questione è ammissibile atteso che l'eventuale

carenza di potere giurisdizionale del giudice rimettente (che

conseguirebbe alla negazione della reclamabilità dell'ordinanza del

presidente del tribunale di diniego del provvedimento di

cancellazione dal bollettino dei protesti) potrebbe essere rilevata

da questa Corte soltanto se evidente ed incontestabile (cfr., ex

plurimis, sent. n. 414 del 1989);

che, nel merito, permangono - anche dopo l'entrata in vigore

della legge 15 dicembre 1990 n. 386 che ha modificato la disciplina

dell'assegno bancario - le ragioni che hanno già indotto questa

Corte, nella sentenza n. 317 del 1990, a ritenere non fondata la

stessa questione di costituzionalità;

che in particolare permane il diverso regime sanzionatorio

atteso che - mentre il mancato pagamento della cambiale continua a

non costituire oggetto di sanzioni specifiche, oltre quelle proprie

dell'inadempimento - l'emissione dell'assegno bancario senza che sia

pagato all'atto della presentazione rappresenta una condotta che

integra gli estremi di un reato (salva l'eventuale improcedibilità

dell'azione penale ex art. 8 legge n. 386 del 1990 citata) e comunque

comporta la revoca al traente di ogni autorizzazione ad emettere

assegni (art. 9 legge citata);

che diversa è ancora la funzione tipica dei due titoli di

credito, costituendo l'assegno bancario un mezzo di pagamento e la

cambiale, invece, uno strumento di credito;

che tale diversità giustifica la disciplina differenziata

quanto alla facoltà (riconosciuta al traente di una cambiale e non

anche al traente di un assegno bancario) di adire il presidente del

tribunale per ottenere la cancellazione dal bollettino dei protesti

in caso di pagamento del titolo entro cinque giorni dalla sua

presentazione;

che l'esclusione della disparità di trattamento denunciata dal

giudice rimettente esclude anche ogni violazione del diritto di

difesa (art. 24 della Costituzione) non essendo configurabile tutela

processuale quando non è riconosciuta alcuna situazione sostanziale

di diritto od interesse;

che pertanto la questione di costituzionalità è manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità

dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 (Pubblicazione degli

elenchi dei protesti cambiari), come modificato dall'art. 12 della

legge 12 giugno 1973 n. 349 (Modificazione alle norme sui protesti

della cambiali e degli assegni bancari), in riferimento agli art. 3 e

24 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Palermo con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte