Ordinanza n. 14/2002
Altra decisione · depositata il 30/01/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge della Regione Lombardia 26 novembre 1984, n. 59
(Riordino dei consorzi di bonifica), promosso con ordinanza emessa il
19 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nei ricorsi riuniti
promossi dalla Regione Lombardia, dal Consorzio di bonifica Medio
Chiese e dal Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa ed
altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1o serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione del Consorzio di miglioramento
fondiario Roggia Desa, del Consorzio di bonifica Medio Chiese e della
Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi gli avvocati Maria Cristina Zavatti per il Consorzio di
miglioramento fondiario Roggia Desa, Giovanni Compagno per il
Consorzio di bonifica Medio Chiese, Giuseppe Ferrari e Massimo
Luciani per la Regione Lombardia.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 ottobre 2000, la Corte di
cassazione, a sezioni unite, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 18 e 117 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione
Lombardia 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di
bonifica), là dove dispone che "i consorzi di bonifica assumono le
funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215";
che - premessa una ricostruzione della natura giuridica dei
consorzi di miglioramento fondiario alla luce della configurazione
quali enti associativi privati datane dal regio decreto n. 215 del
1933 sulla bonifica integrale - il remittente osserva che la norma
denunciata non pone distinzioni o riserve, di modo che il subentro
dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della
totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa: essa ha
pertanto l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti
istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale
svuotamento delle funzioni loro proprie e, conseguentemente, la loro
estinzione, con portata generale;
che, così interpretato, l'art. 6, secondo comma, della legge
della Regione Lombardia n. 59 del 1984 contrasterebbe in primo luogo
con l'art. 117 della Costituzione per violazione del principio
fondamentale della necessaria concorrenza dell'intervento pubblico e
privato in materia di bonifica, desumibile dal regio decreto n. 215
del 1933: concorrenza che non solo si manifesta, come già ritenuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 1998, nella
ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di
bonifica, ma che, ad avviso del remittente, postulerebbe anche la
compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti
associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario;
che l'art. 117 della Costituzione sarebbe inoltre violato per
il superamento del divieto, per il legislatore regionale, di
intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve
essere uniforme su tutto il territorio nazionale, mentre, per effetto
della norma impugnata, la facoltà dei privati, proprietari di fondi
interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di
associarsi in consorzio sarebbe esclusa nell'ambito della Regione
Lombardia, determinando una palese difformità di regime;
che siffatta esclusione violerebbe inoltre, ad avviso della
Corte remittente, l'art. 18 della Costituzione, che garantisce il
diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale;
che nel giudizio di legittimità costituzionale si è
costituita la Regione Lombardia, concludendo per la (manifesta)
inammissibilità ovvero per la (manifesta) infondatezza della
questione e prospettando inoltre in via subordinata, sia nella
memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza che nella
discussione orale, l'opportunità di una restituzione degli atti al
giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
che si è costituito altresì il Consorzio di bonifica Medio
Chiese e il Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Desa,
anch'essi ricorrenti nel giudizio a quo, il primo concludendo per
l'inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della
questione, il secondo chiedendo la declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma denunciata.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Lombardia
26 novembre 1984, n. 59, è prospettata dal giudice remittente
anzitutto in relazione al denunciato superamento del limite dei
principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale nella
materia della bonifica e che vincolano la potestà regionale,
invocandosi come parametro l'art. 117 della Costituzione;
che, successivamente all'emanazione delle ordinanze di
rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito
l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il
mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di
giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione
(cfr. ordinanze n. 382, n. 397 e n. 416 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:14 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte