Ordinanza n. 140/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 190/1958
- art. 2legge 190/1958
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza del Pretore di Viadana, emessa il 27 novembre 1962 nel
procedimento penale a carico di Nosari Luigi, iscritta al n. 9 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) ordinanza del Pretore di Venezia, emessa l'8 gennaio 1963 nel
procedimento penale a carico di Scotto Lachianca Domenico, iscritta al
n. 83 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
3) ordinanza del Pretore di Venafro, emessa il 22 aprile 1963 nel
procedimento penale a carico di Mirabella Armando e altri, iscritta al
n. 124 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963;
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con le tre ordinanze è stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27
febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli artt. 24 e 102 della
Costituzione;
che nel primo dei giudizi di cui in epigrafe è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri e che negli altri due non c'è
stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 63 del 10 maggio 1963
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento
agli artt. 24 e 102 della Costituzione;
che, non essendo stati addotti né sussistendo nuovi e diversi
motivi, la precedente decisione deve essere confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190,
in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte