Ordinanza n. 140/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 2legge 991/1964
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi
con due ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 e 12 maggio 1982 dal
Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Savini Angelo
ed altri e Bini Umberto, iscritte ai nn. 251 e 252 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 155 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Savini Angelo nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con due identiche ordinanze
emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio
1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e
nel commercio dei mosti, vini e aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ugualmente
sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale",
"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o
vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di
zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità
organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo
stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di
diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità
della pena al fatto;
b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare
in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego
di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo,
della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo
delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della
materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" e ciò
all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di
sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui
è consentito lo zuccheraggio dei vini;
che nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si è
costituito Angelo Savini, instando per la declaratoria
dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta
infondatezza delle sollevate questioni;
considerato che entrambe le questioni di legittimità
costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188
del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983
e nn. 149 e 227 del 1984;
che la questione sub a) è stata dichiarata manifestamente
infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;
che non vengono in questa sede prospettati motivi diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme
per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei
mosti, vini e aceti), sollevate dal Tribunale di Bologna, in
riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanze
emesse il 12 febbraio 1982 (r.o. 251/1982) ed il 12 maggio 1982 (r.o.
n. 252/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte