Ordinanza n. 140/1996
Altra decisione · depositata il 29/04/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
citata
- art. 31legge 20/1962
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di
Campobasso del 20 gennaio 1996 e della Conservatoria dei Registri
immobiliari di Roma 1 del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del
registro incidenti di esecuzione;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con nota del 20 gennaio 1996 la Conservatoria dei
Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il mod. 97 recante lo
stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle
Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e,
segnatamente, dell'ipoteca iscritta contro Palmiotti Bruno con
decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte;
che con nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri
immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo stato
delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni
dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, delle
ipoteche iscritte contro L.D.O.A., Fanali Duilio,
Tanassi Mario con decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di
questa Corte;
Considerato che - come già affermato (ordinanza n. 33 del 1992) -
erano attribuite (in relazione alla cessata cognizione dei reati
ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate
funzioni relative alla fase dell'esecuzione penale nei giudizi
d'accusa (quelle relative all'applicazione dell'amnistia e
dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione),
mentre l'organo deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico
ministero nell'esecuzione penale era individuato nel Procuratore
generale presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25
gennaio 1962, n. 20);
che, quindi, questa Corte non era - né è residualmente per i
giudizi d'accusa già conclusi - competente a porre in essere le
formalità per la rinnovazione delle ipoteche già iscritte non
venendo neppure in rilievo né la legittimità, né l'esecutività
dei menzionati decreti di iscrizione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non luogo a provvedere sulle comunicazioni della
Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso e di Roma
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte