Ordinanza n. 140/2000
Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
15 dicembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Tiziana Parenti con dichiarazioni rese il 4 e il
9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del Ministero
di grazia e giustizia nell'ambito dell'inchiesta sulla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, promosso dal Tribunale di
Roma, quinta sezione penale, con ricorso depositato il 9 novembre
1999 ed iscritto al n. 132 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, quinta sezione penale, con
atto emesso l'8 ottobre 1999 e depositato presso questa Corte il
9 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione in data 15 dicembre 1998 con la quale l'Assemblea ha
dichiarato che i fatti per i quali è in corso dinanzi al medesimo
Tribunale procedimento penale nei confronti del deputato Tiziana
Parenti - consistenti in dichiarazioni rese dalla parlamentare in
data 4 e 9 novembre 1994, allorché fu sentita dagli ispettori del
Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito dell'inchiesta che essi
svolgevano sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano, Ufficio cui la on. Parenti era addetta nel lasso temporale
oggetto delle indagini - concernono opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, secondo il Tribunale ricorrente, la Camera dei deputati
avrebbe illegittimamente valutato come insindacabili le dichiarazioni
della on. Parenti, posto che il ruolo svolto dalla parlamentare
innanzi all'autorità ispettiva sarebbe stato assimilabile a quello
di "persona informata sui fatti" nell'ambito di un procedimento
giudiziario, rappresentando essa, in qualità di testimone, fatti e
comportamenti riconducibili a se medesima ed ai suoi ex colleghi:
onde le dichiarazioni sarebbero state rese in un contesto del tutto
avulso, sia temporalmente (avendo ad oggetto attività pregresse),
sia sostanzialmente, dall'attività svolta dalla on. Parenti in
qualità di parlamentare;
che, pertanto, il ricorrente solleva conflitto di
attribuzioni "per illegittima interferenza nel procedimento
giudiziario" in corso a carico della on. Parenti.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza";
che l'atto introduttivo contiene gli elementi essenziali
propri del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello
Stato, ai sensi dell'art. 37 della predetta legge n. 87 del 1953 e
dell'art. 26, primo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, mentre deve ritenersi irrituale la
trasmissione alla Corte, disposta dal Tribunale, degli atti del
procedimento penale, che devono pertanto essere restituiti al
ricorrente;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto che l'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della
eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a
dichiarazioni da lui rese, promuova nei confronti della Camera che ha
valutato tali dichiarazioni come opinioni espresse dal parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni, contestandone la riconducibilità
alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte
su attribuzioni costituzionalmente garantite degli organi della
giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione
dell'assemblea parlamentare, e insorge fra organi competenti a
dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono
(cfr., da ultimo, ordinanze nn. 81 e 91 del 2000);
che dal ricorso è dato ricavare le ragioni del conflitto e
le norme costituzionali che regolano la materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953, il conflitto di attribuzione proposto dal
tribunale di Roma, quinta sezione penale, nei confronti della Camera
dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
al ricorrente della presente ordinanza, e provveda a restituire al
medesimo ricorrente tribunale di Roma gli atti del procedimento
penale in corso davanti ad esso;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a
cura del ricorrente tribunale di Roma, alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione di
cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova
dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il
termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:140 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte