Ordinanza n. 141/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 336/1970
- art. 4legge 336/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, promosso con ordinanza 4 marzo 1976 del
pretore di Sampierdarena, nel procedimento civile vertente tra Alberti
Alfredo ed altri e la soc. Seport, iscritta al n. 366 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 23 giugno 1976.
Visto l'atto di costituzione di Alberti Alfredo, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con ordinanza 4 marzo 1976 il pretore di Sampierdarena
ha prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità degli
artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente "norme a
favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici, ex
combattenti e assimilati" in quanto escludono l'estensione dei benefici
ivi previsti ai dipendenti di enti privati ad esclusiva partecipazione
statale.
Considerato che identica questione risulta già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 194 dell'anno 1976 emessa da questa Corte,
senza che vengano addotti al riguardo nuovi argomenti;
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti
pubblici, ex combattenti e assimilati: questione sollevata con
ordinanza 4 marzo 1976 dal pretore di Sampierdarena e già dichiarata
non fondata con sentenza numero 194 del 1976 di questa Corte.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte