Ordinanza n. 141/1988
Altra decisione · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 7legge 825/1971
citata
- art. 7d.P.R. 634/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.4, lett. e,
della tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in relazione
all'art. 7, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa
il 10 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Brescia, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla s.p.a.
Quifin ed avente ad oggetto la sottoposizione ad imposta di registro
dell'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione
tributaria di primo grado di Brescia con ordinanza del 10 aprile 1986
(reg. ord. n. 521 del 1987) sollevava, in riferimento all'art. 76
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e,
della tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che per
l'appunto sottoponeva alla detta imposta l'emissione di obbligazioni;
che la Commissione rilevava come l'art. 7 l. 9 ottobre 1971, n.
825, in base alla cui delega era stato emesso il d.P.R. n. 634 del
1972, stabiliva doversi adeguare la disciplina dell'imposta di
registro alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17
luglio 1969, n. 335, il cui art. 11 vietava di sottoporre ad alcuna
imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni: la violazione
della direttiva comunitaria comportava un eccesso di delega da parte
della norma impugnata e quindi un contrasto con l'art. 76 Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta,
chiedeva restituirsi gli atti al giudice a quo per ius superveniens;
Considerato che nelle more del giudizio è entrato in vigore il
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, di approvazione del testo unico
sull'imposta di registro, il quale, proprio in osservanza della
citata direttiva comunitaria, ha eliminato la tassazione
dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa);
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
retroattiva di detta norma modificativa, disponendo che essa ha
effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente
alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R., ossia dal 1°
luglio 1986;
che pertanto è necessario restituire gli atti al giudice di
provenienza, affinché accerti la persistente rilevanza della
questione nel giudizio pendente davanti a lui;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Brescia affinché riesamini la rilevanza della
questione nel giudizio pendente davanti a sé, alla stregua del
sopravvenuto d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte