Ordinanza n. 141/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 207Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 10 luglio 1989 dal Pretore di Rimini nel procedimento
civile vertente tra Berretti Aldo e l'Esattoria II.DD. di Rimini ed
altra, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Berretti Aldo
e l'Esattoria II.DD. di Rimini, il Pretore di Rimini con ordinanza
del 10 luglio 1989 (r.o. n. 494/89) ha sollevato, su istanza di
parte, in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost., una questione di
legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 52, secondo
comma, lettera a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, laddove esclude
l'opposizione del terzo all'esecuzione esattoriale "quando i mobili
pignorati nella casa di abitazione del contribuente, sui quali si
pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente
vendita esattoriale a carico del medesimo debitore";
che il giudice a quo contesta la pregressa giurisprudenza di
questa Corte, orientata per l'infondatezza di questioni analoghe
sulla base del presupposto del carattere sostanziale della disciplina
impugnata;
che, ad avviso del Pretore, tale disciplina avrebbe invece
natura solo processuale e pertanto, privando di tutela
giurisdizionale una situazione di diritto sostanziale, confliggerebbe
con le menzionate norme costituzionali;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, che,
contestando la tesi del Pretore, conclude per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha dichiarato manifestamente
infondata (ordinanza n. 181 del 1983) una questione analoga
concernente la medesima disposizione ora impugnata e non fondate
(sentenze nn. 13 del 1971 e 4 del 1973) questioni aventi ad oggetto
una disposizione di contenuto identico posta da un diverso testo
legislativo (art. 207, lettera a) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645),
ciò anche in riferimento ai parametri invocati nel presente
giudizio;
che gli argomenti addotti dal giudice a quo per indurla a mutare
la propria giurisprudenza, anche in quanto traggono fondamento da
opinabili interpretazioni di disposizioni diverse, non persuadono
questa Corte ad abbandonare l'opinione circa la natura sostanziale
della norma censurata, del resto costantemente affermata e ribadita
anche di recente (v. ordinanza n. 484 del 1989) pure in relazione
alla analoga fattispecie attualmente prevista dalla lettera b) del
medesimo secondo comma dell'art. 52 d.P.R. n. 602 del 1973;
che di conseguenza non sussiste la violazione degli artt. 3, 24
e 113 Cost., essendo la tutela giurisdizionale, nella specie,
corrispondente all'ambito e ai limiti della relativa posizione
riconosciuta al terzo dal diritto sostanziale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte