Ordinanza n. 141/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1994 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo
comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993
dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la società
Finaval e la società Enoroma, iscritta al n. 693 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 nel corso di
un giudizio civile promosso, "oltre i sei mesi dalla riconsegna
dell'immobile locato", dalla società Finaval, locatrice, nei
confronti della società Enoroma, conduttrice, per il pagamento di
somme da quest'ultima dovute, il Pretore di Roma ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella
parte in cui prevede, per l'esercizio dell'azione di ripetizione di
somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei
limiti posti dalla legge - e non anche per l'esercizio dell'azione
volta ad ottenere somme non percepite dal locatore, sebbene
legalmente a lui spettanti - il termine di decadenza di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile;
che, ad avviso del Pretore, non risulta in alcun modo
giustificato il trattamento differenziato della posizione del
locatore rispetto a quella del conduttore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione;
Considerato che il giudice a quo postula l'estensione mediante
sentenza additiva del trattamento previsto dalla norma impugnata per
l'anzidetta ipotesi di esercizio dell'azione di ripetizione di somme
corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e dei limiti
posti dalla legge, all'altra ipotesi, pure indicata, dell'esercizio
dell'azione da parte del locatore volta a conseguire somme non
percepite ma legalmente dovutegli, sull'asserito presupposto della
sostanziale omogeneità delle due situazioni;
che in realtà la pretesa del locatore discende da un
regolamento negoziale secundum legem, e si inserisce razionalmente
nella generale previsione dell'art. 2948, n. 3, del codice civile,
concernente la prescrizione quinquennale dell'azione del locatore per
il pagamento delle pigioni;
che, viceversa, la ratio dell'art. 79, secondo comma, della
legge n. 392 del 1978 - in coerenza con la finalità sanzionatoria
della nullità prevista nel primo comma - è volta ad eliminare
l'incertezza connessa ad una convenzione che, sia pure pro quota, si
assume contra legem, per cui l'azione del conduttore implica la
previa determinazione del canone legalmente dovuto e la sua
proponibilità è ragionevolmente limitata ad un circoscritto lasso
di tempo;
che pertanto, trattandosi di situazioni soggettive tra loro non
comparabili in ragione delle diverse esigenze alle quali rispondono,
deve escludersi la lamentata disparità di trattamento, e la relativa
questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio
1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte