Ordinanza n. 141/2000
Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
citata
- art. 68Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del
21 aprile 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal sen. Roberto Avogadro nei confronti del dott. Alberto
Landolfi, promosso dal giudice istruttore in funzione di giudice
unico del Tribunale civile di Savona, con ricorso pervenuto il
30 novembre 1999 ed iscritto al n. 135 del registro ammissibilità
conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Alberto
Landolfi, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Savona, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a
cagione di espressioni asseritamente diffamatorie rivolte alla sua
persona dal senatore Roberto Avogadro, il giudice istruttore in
funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto in
data 19 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in
relazione alla deliberazione adottata dall'Assemblea il 21 aprile
1999 con la quale, in parziale difformità dalle proposte della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha dichiarato
che le affermazioni per le quali il predetto senatore è stato
chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo
comma dell'art. 68 della Costituzione;
che i fatti per cui si procede in sede civile, come riferiti
nell'atto introduttivo, consisterebbero in alcune affermazioni del
senatore Avogadro assunte come diffamatorie nei confronti del
sostituto procuratore Landolfi, contenute in un articolo dal titolo
"Attentato Rai interpellanza di Avogadro" pubblicato sul quotidiano
La Stampa del 28 novembre 1996, in un comunicato stampa del
23 ottobre 1997 intitolato "Elezioni padane di domenica 26 ottobre",
e in una nota a tale comunicato stampa, redatta in pari data;
che il ricorrente concorda con le valutazioni espresse prima
dalla Giunta delle elezioni e poi dalla Assemblea del Senato, secondo
cui le affermazioni contenute nell'articolo citato sono insindacabili
in quanto ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che egli dissente invece dalla deliberazione dell'Assemblea,
nella parte in cui ha ritenuto coperte dalla garanzia le
dichiarazioni del senatore contenute nel comunicato stampa del
23 ottobre 1997 e nella relativa nota;
che il giudice ricorrente ripercorre la giurisprudenza
costituzionale in materia, alla luce della quale la prerogativa della
insindacabilità non si estende a tutti i comportamenti dei membri
delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle
attribuzioni proprie del potere legislativo e conclude nel senso che,
in relazione ai fatti per i quali viene promosso il presente
conflitto, tale rapporto di funzionalità non sussisterebbe;
che egli ritiene invero "del tutto corrette e condivisibili",
sul punto, le argomentazioni della Giunta, riportate nell'atto
introduttivo, secondo cui "il senatore Avogadro proseguirebbe una
polemica di sapore prettamente politico e partitico contro le
iniziative giudiziarie intraprese dal magistrato", sicché "sarebbe
possibile sostenere che le affermazioni del parlamentare
costituiscano esercizio del diritto di critica, ma tale interrogativo
spetterebbe alla autorità giudiziaria ordinaria" e non al Senato.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine all'ammissibilità del conflitto, in riferimento ai requisiti
soggettivi e oggettivi richiamati dal primo comma dello stesso
articolo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in
punto di ammissibilità;
che il giudice istruttore in funzione di giudice unico del
Tribunale civile di Savona è legittimato a sollevare il conflitto in
quanto organo giurisdizionale competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene, in conformità al principio,
costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a
essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione;
che, del pari, il Senato della Repubblica è legittimato ad
essere parte del presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, in
ordine all'applicabilità ai suoi componenti dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della
deliberazione del Senato della Repubblica denunciata come
illegittima, che qualifica le opinioni espresse da un proprio membro
come rientranti nell'esercizio delle funzioni parlamentari, sicché
per esse opererebbe la garanzia dell'insindacabilità stabilita
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che esiste la materia di un conflitto la cui soluzione spetta
alla competenza di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal
giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale civile
di Savona nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al giudice istruttore in funzione di giudice
unico del tribunale civile di Savona, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del
suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte