Ordinanza n. 141/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 63d.P.R. 237/1964
- art. 15d.P.R. 237/1964
citata
- art. 39Codice penale
- art. 47Codice penale
- art. 5Codice penale
- art. 543r.d. 1133/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre
1999 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a
carico di L. C., iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, con ordinanza del 6 ottobre 1999, il tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 151 del codice penale militare di pace (Mancanza alla
chiamata), "nella parte in cui non prevede che sia punibile solo il
militare che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di leva,
mediante cartolina precetto, non si presenta senza giusto motivo nei
cinque giorni successivi a quello prefissato";
che, in fatto, il rimettente riferisce che nel giudizio di
merito si procede per il reato di cui all'art. 151 citato nei
confronti di un soggetto che, essendo stato chiamato alle armi
mediante pubblici manifesti, non si è presentato, senza giusto
motivo, all'autorità militare entro i cinque giorni successivi a
quello prefissato; si precisa inoltre nell'ordinanza di rinvio che
l'interessato, il quale non è mai stato raggiunto da
cartolina-precetto, una volta informato personalmente della chiamata,
pochi giorni dopo la scadenza del termine anzidetto, si è presentato
ed è stato incorporato;
che - osserva il tribunale - la fattispecie del reato per il
quale è in corso il procedimento penale deve dunque, nella specie,
ritenersi perfezionata in base alla vigente disciplina: essa richiede
la chiamata, atto amministrativo ricettizio che deve essere portato a
conoscenza dell'interessato, attraverso uno dei due possibili mezzi
previsti dall'ordinamento, cioè la precettazione mediante cartolina,
o la pubblicazione attraverso manifesto; ma la funzione della
cartolina, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza, non
è quella di realizzare l'effetto giuridico della conoscenza della
chiamata, bensì quella più limitata di agevolare l'effettiva
conoscenza della chiamata medesima, che è giuridicamente efficace,
nei confronti dei destinatari, in conseguenza della semplice
pubblicazione del relativo manifesto, secondo quanto dispone
l'art. 543, secondo comma, del regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133
(Parte seconda del regolamento per la esecuzione del Testo Unico
delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito,
approvato con r.d. 24 febbraio 1938, n. 329);
che la suddetta disciplina - prosegue il giudice a quo - si
riconnette alla previsione contenuta nell'art. 39 cod. pen. mil.
pace, secondo cui "il militare non può invocare a propria scusa
l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare": norma di
sfavore per il militare, rispetto a quanto stabilito in genere dal
codice penale in tema di errore su legge diversa dalla legge penale
(art. 47 cod. pen.), finalizzata a evitare incertezze
nell'applicazione delle norme incriminatrici proprio in ipotesi come
quella in esame, in modo da rendere irrilevante ai fini penali ogni
accertamento sulla concreta conoscibilità del manifesto;
che, ad avviso del rimettente, l'eccessivo rigore derivante
dall'applicazione congiunta degli artt. 151 e 39 cod. pen. mil. pace
ha determinato un duplice intervento della Corte costituzionale:
a) una prima volta, con la sentenza - interpretativa di
rigetto - n. 325 del 1989, l'ignoranza del soggetto circa il dovere
di presentarsi in forza del solo manifesto di chiamata, alla luce del
principio costituzionale della natura personale della responsabilità
penale, è stata ricondotta all'area dell'errore di fatto, ex art. 47
cod. pen., errore che ha efficacia scusante;
b) una seconda volta, stanti le resistenze della
giurisprudenza a recepire e svolgere l'indirizzodella prima
decisione, con la sentenza n. 61 del 1995 - originata da una vicenda
del tutto analoga allapresente - l'art. 39 citato è stato dichiarato
incostituzionale "nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza
inevitabile" e, in tal modo, con una prescrizione di carattere
generale, è stato posto un criterio che consente, se del caso, di
rendere scusabile l'ignoranza dei doveri derivanti dalla
pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva;
che però - osserva il tribunale militare - neppure questa
seconda pronuncia ha portato a un mutamento negli orientamenti della
giurisprudenza comune, che ha continuato a pronunciare condanne nei
riguardi chi non si fosse presentato alla chiamata avvenuta mediante
pubblici manifesti, e ciò in conseguenza di una lettura riduttiva
del principio enunciato dalla Corte, relegato nell'area delle più
variegate e meno conoscibili disposizioni regolamentari che
variamente fondano i doveri propri dello status militare; si sarebbe
dunque perpetuata, nella applicazione corrente, un'interpretazione
della disciplina vigente secondo la quale il dolo sarebbe in generale
presunto e ogni contrario accertamento sarebbe reso pressoché
impossibile;
che, in tale contesto, il tribunale militare di Torino
ritiene che sia necessario un ulteriore intervento della Corte
costituzionale, ma non più sull'art. 39 cod. pen. mil. pace, né sul
citato art. 543 del r.d. n. 1133 del 1942 che ha natura di norma
regolamentare, bensì direttamente sulla disposizione incriminatrice
dell'art. 151 cod. pen. mil. pace, attraverso un intervento additivo
che includa, nella struttura oggettiva del fatto di reato, la
necessità della chiamata alla leva "mediante cartolina precetto":
solo attraverso una pronuncia in tal senso, ad avviso del rimettente,
sarebbe possibile pervenire all'eliminazione dei plurimi profili di
incostituzionalità che la disciplina in argomento tuttora
presenterebbe, consistenti:
a) nella violazione del principio di uguaglianza, a sfavore
di talune categorie di militari (gli arruolati nell'esercito o
nell'aeronautica) nel raffronto con quanto previsto per gli arruolati
nella marina, per i quali l'art. 63 del d.P.R. 14 febbraio 1964,
n. 237 [recte: l'art. 15 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che lo
ha sostituito], prevede l'obbligo di presentazione secondo le
indicazioni contenute nel precetto personale di chiamata alla leva;
b) nella violazione del canone di ragionevolezza, giacché,
a fronte della pretesa statuale di una prestazione così gravosa e
"totalizzante" come il servizio militare, tale da sospendere rapporti
lavorativi e legami personali, non solo l'amministrazione non assume
l'onere di informare personalmente l'interessato, ma addirittura
l'ordinamento prevede una sanzione penale, giustificabile solo
qualora il soggetto venisse concretamente ed effettivamente edotto
dell'obbligo;
c) nella violazione dell'art. 27, primo comma, della
Costituzione, che delinea, anche alla luce della sentenza n. 364 del
1988 della Corte costituzionale, il principio della responsabilità
"personale" e "colpevole";
che per tale ultimo profilo, in particolare, il rimettente
sottolinea in punto di fatto la prassi costante di consegnare
all'arruolato inviato in congedo illimitato provvisorio un foglio
recante una serie di avvertenze, tra le quali una recita: "i militari
in congedo illimitato provvisorio quando riceveranno la cartolina
precetto di chiamata alle armi dovranno presentarsi muniti del
presente foglio di congedo illimitato provvisorio ... all'ente
indicato nell'ordine stesso"; una simile avvertenza sarebbe tale da
ingenerare nel destinatario la ragionevole convinzione di doversi
presentare solo a seguito della consegna della cartolina precetto, e
non a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alle
armi, e ciò potrebbe condurre a ritenere "inevitabile" l'ignoranza
del disposto dell'art. 543 del citato r.d. n. 1133 del 1942, posto
che è la stessa amministrazione militare, con simile "avvertenza", a
determinare negli interessati l'erronea convinzione di doversi
presentare solo a seguito della ricezione della cartolina precetto,
ciò che potrebbe condurre nei casi concreti a una pronuncia di
assoluzione per difetto dell'elemento psicologico del reato;
che però - conclude il rimettente - è pur sempre necessario
chiedere, per via di una sentenza additiva di incostituzionalità, la
delimitazione obiettiva della punibilità per il reato di mancanza
alla chiamata, da ravvisare nelle sole ipotesi in cui il militare
abbia avuto effettiva conoscenza della cartolina precetto, ed è in
tale richiesta che il rimettente individua altresì la rilevanza
della questione sollevata: dall'accoglimento di essa, infatti:
a) si perverrebbe, nella specie, a una assoluzione
dell'imputato per insussistenza del fatto (per mancanza di un
elemento del reato) anziché a una assoluzione per mancanza
dell'elemento psicologico;
b) "in astratto" si ricondurrebbe l'interpretazione e
l'applicazione dell'art. 151 impugnato ai principî fondativi del
sistema penale, contro le persistenti resistenze giurisprudenziali a
svolgere le indicazioni della giurisprudenza costituzionale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo
una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Considerato che il tribunale militare di Torino chiede a questa
Corte un intervento di carattere additivo sull'art. 151 cod.
pen. mil. pace, consistente nell'inserimento, nella descrizione
tipica del fatto di reato, dell'elemento secondo cui la chiamata alle
armi per adempiere il servizio di leva deve avvenire "mediante
cartolina precetto"; un intervento, quello richiesto, per effetto del
quale la mancanza di tale specifica forma di comunicazione degli
obblighi di leva ai destinatari renderebbe obiettivamente irrilevanti
sul piano penale casi - come quello che nella specie è devoluto al
giudizio dello stesso rimettente - in cui la chiamata per adempiere
l'obbligo della prestazione militare è effettuata solo tramite
manifesto, a norma del tuttora vigente art. 543 del regio decreto
3 aprile 1942, n. 1133, che - dopo la regola di genere contenuta nel
suo primo comma, secondo cui "a ciascuna recluta che deve presentarsi
alle armi i comandi trasmettono per posta, qualche giorno prima di
quello stabilito per la presentazione, apposita cartolina precetto" -
dispone, nel secondo comma, che gli arruolati "che non ricevessero
tale cartolina precetto o che la ricevessero in ritardo, devono
ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui
pubblicazione vale per essi come precetto personale";
che la necessità di un siffatto intervento sulla
disposizione incriminatrice è sostenuta dal giudice rimettente
essenzialmente in base al rilievo della posizione assunta dai giudici
militari di merito i quali, dopo la prima pronuncia interpretativa in
materia della Corte costituzionale (sentenza n. 325 del 1989) e anche
dopo la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 39
cod. pen. mil. pace in quanto non esclude dall'inescusabilità
dell'ignoranza dei doveri militari l'ignoranza inevitabile (sentenza
n. 61 del 1995), avrebbero assegnato alle suddette decisioni
costituzionali una portata riduttiva, riferita all'ignoranza dei
doveri derivanti dalle più svariate disposizioni regolamentari ma
non a quella del dovere di prestazione derivante dal manifesto di
chiamata alla leva, perpetuandosi così la condanna di soggetti non
presentatisi alla chiamata avvenuta solo per pubblici manifesti;
che, secondo questa impostazione, la rilevanza della
questione sollevata è argomentata dal tribunale militare:
a) sia facendo valere l'esigenza di una causa idonea a
escludere la punibilità sul piano oggettivo, per non dovere più
svolgere un accertamento circa le conseguenze sull'elemento
soggettivo dell'ignoranza della chiamata tramite manifesto;
b) sia per ricondurre l'interpretazione della
giurisprudenza nel suo complesso a coerenza con gli enunciati della
giurisprudenza costituzionale;
che con la sentenza n. 61 del 1995 questa Corte ha statuito
riguardo all'allora perdurante (nonostante la precedente pronuncia
interpretativa di rigetto n. 325 del 1989) problema del rilievo da
darsi all'errore dell'agente circa la prescrizione (art. 543 del r.d.
n. 1133 del 1942) relativa al dovere di presentazione alle armi sulla
base del manifesto di leva, dunque riguardo all'ignoranza della norma
da cui deriva nei singoli casi l'obbligo di prestazione del servizio;
che nella citata decisione si è affermato che,
indipendentemente dalla disamina sul "tipo" di errore in questione,
una volta venuto meno il dogma della presunzione assoluta di
conoscenza della legge penale in senso stretto (sentenza n. 364 del
1988, relativa all'art. 5 cod. pen.), a maggior ragione l'ignoranza o
l'errore sul presupposto normativo delle fattispecie incriminatrici
non possono non assumere efficacia scusante ogni volta che siano
dipesi da cause che li hanno resi inevitabili e, su questa premessa,
è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 39 cod. pen. mil.
pace in quanto tramite esso veniva posta una preclusione assoluta al
rilievo dell'ignoranza o dell'errore circa la fonte normativa
secondaria che fonda il dovere di presentazione, cioè proprio
l'art. 543 più volte richiamato;
che con la suddetta decisione costituzionale questa Corte ha
esplicitamente inteso risolvere definitivamente "un problema di fondo
cui la giurisprudenza di questa Corte non [aveva sino ad allora]
offerto adeguata soluzione", il problema del "rilievo che può
assumere l'ignoranza della norma da cui promana il "dovere in
astratto"", e ciò in risposta a una questione di costituzionalità
sostanzialmente coincidente con quella ora all'esame di questa Corte,
perché sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali
in sede di applicazione della norma incriminatrice del fatto di
mancanza alla chiamata di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace e,
appunto, originata da un caso nel quale l'errore (o l'ignoranza)
circa la norma regolamentare concernente la "sufficienza" del
manifesto ai fini del dovere di presentazione (art. 543 del r.d.
n. 1133 del 1942) era reso incondizionatamente irrilevante dalla
disposizione dell'art. 39 citato;
che la dichiarazione di incostituzionalità sopra indicata è
dunque idonea a dare soluzione al problema - che il rimettente
ripropone - dell'incidenza dell'errore o dell'ignoranza circa la
chiamata tramite manifesto rispetto all'elemento psicologico del
reato, come del resto lo stesso giudice a quo afferma allorché
argomenta la rilevanza del dubbio di costituzionalità sull'esigenza
di passare da una pronuncia di assoluzione per difetto dell'elemento
soggettivo (che potrebbe adottare) a una pronuncia omologa ma per
difetto di un elemento oggettivo (che vorrebbe adottare); e ciò
tanto più ove si ricolleghi il disposto della sentenza n. 61 del
1995 agli enunciati contenuti nella pronuncia n. 364 del 1988
relativamente ai criteri di giudizio circa l'"inevitabilità"
dell'ignoranza o dell'errore sulla norma (qui, la norma presupposta),
criteri certamente idonei a ricomprendere lo specifico caso
dell'induzione in errore determinato da informazioni fuorvianti della
stessa amministrazione militare, secondo un profilo in fatto
valorizzato del resto anche dall'ordinanza di rimessione da cui ha
tratto origine la sentenza n. 61 del 1995;
che, una volta data la possibilità di soluzione del problema
sul piano suo proprio dell'elemento soggettivo del reato, non v'è
motivo per seguire il ragionamento del giudice rimettente circa
l'esigenza di un intervento additivo sulla specifica disposizione
incriminatrice, intervento in sé non necessario e semmai rientrante
in ambiti di discrezionalità delle scelte legislative;
che, in particolare, non può valere a sostenere la richiesta
pronuncia di incostituzionalità l'argomento della persistente
riluttanza dei giudici militari a dare compiuta applicazione alla
statuizione del 1995 di questa Corte, da un lato perché non possono
avere ingresso questioni costituzionali che siano basate su una
impropria o errata applicazione delle norme (per tutte, ordinanza
n. 439 del 1998), dall'altro perché l'asserita esigenza di
uniformare l'interpretazione di giudici diversi dal rimettente è
palesemente estranea alla logica del controllo di costituzionalità
assegnato a questa Corte, risolvendosi nel difetto dell'essenziale
requisito della rilevanza del dubbio sollevato rispetto al giudizio
dal quale ha origine e dunque in un connotato di astrattezza della
questione (per tutte, sentenza n. 286 del 1999);
che, per questo, la sollevata questione di costituzionalità
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal tribunale militare di Torino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte