Ordinanza n. 142/1986
Altra decisione · depositata il 18/06/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.l. 688/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30
settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia fiscale"),
convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promossi con ordinanze
emesse l'8 giugno 1983 dal Tribunale di Firenze, il 14 marzo 1984 dalla
Corte d'Appello di Brescia, il 3 febbraio 1984 dalla Corte d'Appello di
Firenze (n. 2 ordinanze), il 17 dicembre 1984 e l'8 febbraio 1985 dal
Tribunale di Napoli, iscritte rispettivamente ai nn. 435, 557, 567, 568
del registro ordinanze 1984 e ai nn. 553, 554 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 273,
287, 294 dell'anno 1984 e n. 2/1 s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione della Società Simmenthal, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - le Corti di Appello di Brescia e Firenze e i Tribunali di
Firenze e Napoli sollevano, con le ordinanze in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n.
688 ("Misure urgenti in materia fiscale"), convertito in legge 27
novembre 1982, n. 873, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost.;
2. - nei giudizi di merito si controverte tra alcune società e
l'Amministrazione delle Finanze dello Stato in ordine al diritto delle
prime alla ripetizione di somme versate a titolo di diritti di visita
sanitaria, o di servizi amministrativi ed accessori, in occasione di
importazioni di merci varie provenienti, come si legge nelle varie
ordinanze di rimessione, da Paesi extra-comunitari ovvero aderenti al
Trattato istitutivo della CEE, all'Accordo GATT o ad altre convenzioni
internazionali recanti la clausola della "nazione più favorita";
3. - ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione censurata,
subordinando il rimborso delle tasse indebitamente percette
dall'Amministrazione finanziaria alla prova documentale che l'onere
relativo non sia stato trasferito in qualsiasi modo su altri soggetti,
vulnera i seguenti precetti costituzionali: l'art. 3 Cost., per
irrazionale disparità di trattamento tra le imprese la cui attività
è riconducibile alle previsioni della norma censurata e le imprese in
genere, in quanto soltanto le prime sono soggette retroattivamente a
fornire la suddetta prova; l'art. 24 Cost., in quanto l'art. 19 in
esame, introducendo, anche per il passato, una modificazione del
trattamento probatorio dell'azione di ripetizione, incide negativamente
sulla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti; l'art. 11
Cost., infine, in quanto la disposizione censurata compromette
sostanzialmente l'esercizio del diritto di ripetizione di tributi non
dovuti in base all'ordinamento comunitario, diritto riconosciuto dal
medesimo ordinamento;
4. - è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili o comunque
infondate, le questioni proposte.
Considerato che:
1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere
riuniti e congiuntamente decisi;
2. - i giudici rimettenti fanno riferimento a tasse su importazioni
da Paesi estranei alla Comunità Europea, ovvero aderenti non solo al
Trattato istitutivo della CEE, ma anche al GATT o ad altri accordi non
meglio identificati, contenenti la clausola della "nazione più
favorita";
3. - sulla base della sentenza n. 113/1985, i giudici rimettenti
sono però tenuti a delibare - prima di tutto, in punto di rilevanza -
se l'illegittimità del tributo riscosso, pur dove esso gravi su merci
importate da Paesi fuori dall'area della CEE, possa comunque farsi
risalire ad un regolamento del Mercato Comune: nel senso che si tratti,
in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE,
di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera
degli scambi extra-comunitari (cfr. sentenza n. 177/1981);
4. - secondo la citata pronunzia del 1985, infatti, spetta al
giudice stabilire se nei casi da cui deriva la presente questione
vadano applicate le prescrizioni dell'ordinamento comunitario - ivi
incluse le statuizioni risultanti dalle pronunzie interpretative della
Corte di Giustizia, com'è precisato nella sentenza n. 113/1985 - che
concernono specificamente la disciplina del rimborso delle tasse
percette in violazione di tale ordinamento, e il relativo regime
probatorio, con specifico riferimento all'ipotesi della traslazione
dell'onere fiscale dall'importatore ad altri soggetti; giacché, se
così fosse, la questione posta all'esame della Corte risulterebbe
inammissibile, in quanto proposta con riguardo a disposizioni della
legge interna, la cui applicazione nei giudizi a quibus resta, per le
ragioni spiegate nella sentenza n. 170/84, necessariamente esclusa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alle Corti di Appello di Brescia
e Firenze e ai Tribunali di Firenze e Napoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte