Ordinanza n. 142/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/05/1996 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
citata
- art. 15d.P.R. 171/1993
- art. 1legge 55/1990
- art. 73d.P.R. 171/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1,
lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal tribunale di Patti nel
procedimento civile vertente tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo
Roberto, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Milio Luciano, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1994 il tribunale di
Patti - giudicando sul ricorso proposto da Luciano Milio per
l'annullamento dell'elezione di Vincenzo Roberto Sindoni a sindaco
del comune di Capo d'Orlando - ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali), nella parte in cui riconduce la non
candidabilità alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente
come regolamentata dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;
che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'art. 1 della citata legge n. 16 del 1992, stabilisce al comma 1,
lettera e), la non candidabilità, con conseguente nullità
dell'eventuale elezione (comma 4), di coloro nei cui confronti pende
procedimento penale per un delitto di cui all'art. 74 (recte: 73)
del testo unico approvato con d.P.R. n. 309 del 1990, "concernente la
produzione o il traffico di dette sostanze";
che, pur essendo il riferimento all'art. 73 di stretta
interpretazione, l'incidentale testé riportata ("concernente la
produzione o il traffico") non può essere circoscritta ad alcune
ipotesi di detta previsione, e viene intesa dal giudice a quo come
rinvio alla rubrica dell'art. 73 ("produzione e traffico") che
coinvolge tutte le condotte descritte, ed è dunque causa di non
candidabilità l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle
condotte descritte dal citato art. 73;
che il tribunale rimettente osserva come a seguito del d.P.R. 5
giugno 1993, n. 171 - emesso in forza del risultato positivo del
referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993 - la fattispecie di
reato contestata al Sindoni abbia rilevanza penale quando la sostanza
sia destinata a terzi, dal momento che è stata depenalizzata la
detenzione per uso personale;
che tuttavia, inibendosi al giudice dell'azione elettorale
l'accertamento, anche in via incidentale, dell'ipotesi di cui alla
contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo
essendo riservato al giudice penale), si dovrebbe statuire
l'ineleggibilità per fatti la cui rilevanza penale è ormai incerta;
che pertanto è dubbia la legittimità costituzionale dell'art.
15, comma 1, lettera e), della legge citata, nella parte in cui
sancisce la non candidabilità di coloro che siano stati rinviati a
giudizio per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
potendosi configurare una situazione di detenzione per uso personale
- perciò depenalizzata - non accertabile dal giudice dell'azione
elettorale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché si
vengono a equiparare, in difetto di un potere di valutazione,
posizioni diverse come quelle dello spacciatore e del detentore per
uso personale, nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale
sulla scorta della normativa previgente, e per contrasto con l'art.
51 della Costituzione, perché l'applicazione della norma porterebbe
a statuire l'ineleggibilità anche in assenza di una preclusione
legislativa;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che si dichiari non fondata la questione;
che ha depositato atto di costituzione, fuori termine, Luciano
Milio, ricorrente nel giudizio a quo, auspicando il rigetto della
questione sollevata;
Considerato che l'atto di costituzione del Milio è tardivo e
quindi inammissibile;
che questa Corte, con sentenza n. 141 del 1996, depositata in
pari data, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
15, comma 1, lettera e), della citata legge n. 55 del 1990, nella
parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in
relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato
disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o
citati a comparire in udienza per il giudizio;
che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale,
ora richiamata, è stata espunta in radice dall'ordinamento la norma
denunciata dal tribunale rimettente;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal tribunale di
Patti con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte