Ordinanza n. 142/2001
Altra decisione · depositata il 17/05/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 4legge 110/1975
- art. 2legge 217/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma
8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzioni del
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con
ordinanza emessa il 10 luglio 2000 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Venezia, iscritta al n. 581 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Venezia chiamato, in sede di giudizio abbreviato a
seguito di opposizione a decreto penale di condanna, a decidere su
un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata
da un imputato del reato di porto di armi od oggetti atti ad
offendere, punito dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi) a titolo di contravvenzione
con ordinanza in data 10 luglio 2000, ha sollevato, su eccezione del
difensore del richiedente, questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, degli
articoli 1, comma 8, e 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217
(Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella parte in cui escludono il patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni;
che il remittente rileva che alcune contravvenzioni sono
punite più gravemente di molti delitti e che l'attività di difesa
tecnica che esse comportano può risultare di non minore
complessità, come dimostrerebbero i decreti ministeriali concernenti
le tariffe per avvocati e procuratori che non differenziano gli
onorari relativi a processi per contravvenzioni da quelli riguardanti
processi per delitti;
che non rileverebbe, a suo avviso, la circostanza che per le
contravvenzioni sia prevista una procedura più sollecita con
esclusione della celebrazione dell'udienza preliminare, dal momento
che non sarebbe in discussione l'entità dell'importo da
corrispondere al difensore ma "la possibilità stessa da parte
dell'imputato di corrispondere un qualunque compenso al suo legale";
che, oltre all'articolo 3 della Costituzione per
l'ingiustificata disparità di trattamento, l'articolo 1, comma 8,
della legge n. 217 del 1990 violerebbe l'articolo 24 della
Costituzione, il quale, lungi dal differenziare le contravvenzioni
dai delitti, stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
che la questione, ad avviso del giudice a quo riguarderebbe
non solo il citato articolo 1, comma 8, ma anche l'articolo 15 della
legge n. 217 del 1990, che illegittimamente precluderebbe
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
nella fase dell'esecuzione di pene irrogate per reati
contravvenzionali.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 29 marzo 2001,
n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
il cui articolo 2, comma 5, ha abrogato il censurato comma 8
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludeva il
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti
penali concernenti contravvenzioni;
che il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti
al giudice remittente, perché valuti se laquestione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice remittente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:142 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte